Contabilità

Manager censurati per fatti gravi

di Antonino Porracciolo

Le scelte degli amministratori di una Spa si possono censurare in base all’articolo 2409 del Codice civile solo se riguardano il corretto esercizio della gestione e quindi determinano il pericolo di un danno attuale per la società amministrata o per le controllate.

Restano quindi escluse le violazioni di norme relative all’organizzazione e all’esercizio dei diritti di soci e di terzi. Lo afferma il tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d’impresa, in un decreto dello scorso 15 dicembre.

Al giudice si è rivolta la socia di una Spa per chiedere la revoca di amministratori e sindaci della società, denunciando gravi irregolarità nella gestione. Dal canto loro, i convenuti hanno contestato la domanda. Nel corso del giudizio, l’assemblea nominava nuovi amministratori e sindaci, ma il tribunale disponeva ugualmente un’ispezione per la verifica di quanto denunciato; ciò perché la sostituzione di quegli organi «non è sempre, di per sé, idonea a garantire la cessazione delle irregolarità e la loro eliminazione».

Nel respingere la pretesa della ricorrente, il tribunale si sofferma sulla portata dell’articolo 2409, per il quale i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale di una Spa possono denunciare al tribunale le condotte degli amministratori che, «in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate». Violazioni che, se sussistenti, possono portare alla nomina di un amministratore giudiziario.

Secondo il tribunale, in base alla lettera della legge non è rilevante «qualsiasi violazione». Si deve trattare, piuttosto, di condotte che possano «compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione» e quindi determinare un «pericolo di danno per la società amministrata» (o per quelle controllate). Condotte, inoltre, che devono consistere nella violazione di norme di legge o dello statuto o, ancora, «delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale». Di conseguenza, si è fuori dalla previsione dell’articolo 2409 quando l’infrazione riguardi le regole dettate «per finalità organizzative e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei».

Le gravi irregolarità devono essere attuali, sicché non rilevano «vicende ormai esaurite». Così come non si può censurare l’opportunità o la convenienza delle scelte gestionali; a meno che si tratti di decisioni «palesemente irragionevoli o negligenti» o prese in conflitto di interessi. Nel caso in esame, il tribunale ha ritenuto che alcune irregolarità erano risolte, mentre per altre ha escluso «gravità, attualità o dannosità».

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