Adempimenti

Manca il raccordo con la normativa fiscale

di Luca Gaiani

Il Dlgs 139/2015 ha profondamente modificato le regole di redazione dei bilanci d’esercizio con decorrenza dai rendiconti al 31 dicembre 2016. L’Oic ha quindi aggiornato i principi contabili italiani. Il legislatore fiscale, però, non ha ad oggi ritenuto di intervenire per coordinare le nuove regole contabili e la disciplina del reddito di impresa e dell’Irap.

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La valutazione dei crediti e dei debiti con il criterio del costo ammortizzato tenendo conto dell’attualizzazione richiede di scorporare la componente finanziaria, rilevando in bilancio interessi attivi o passivi, che contrattualmente non sono previsti. Deve essere chiarito il trattamento di questi interessi ai fini Ires (articolo 96 del Tuir) e ai fini Irap (voce di conto economico non rilevante).

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La scomparsa dell’area straordinaria, con l’eliminazione delle voci E20 ed E21 del conto economico, genera ricadute impreviste sul calcolo delle imposte.
Per l’Irap, diventano tassabili o deducibili componenti reddituali come le plus e minusvalenze da cessione di azienda. Entrano nel calcolo del Rol anche costi e oneri non ricorrenti con effetti anomali sulla deduzione degli interessi.

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La correzione di errori «rilevanti» deve essere imputata a patrimonio netto correggendo il saldo di apertura delle riserve. Per gli oneri non iscritti nell’anno di competenza, occorre stabilire se il mancato transito a conto economico della correzione legittimi tuttora la deduzione con integrativa a favore dato che l’articolo 109 del Tuir consente la deduzione dei costi imputati a patrimonio solo per le imprese Ias adopter.

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