Adempimenti

Mancanza di liquidità senza sanzioni

di Antonio Iorio

La mancanza di liquidità che non consente il pagamento del prossimo acconto Iva potrebbe escludere la sanzione tributaria e far venir meno la responsabilità penale se si riesce a provare in modo puntuale che si tratta di circostanze anormali ed estranee all’operatore e che siano state adottate tutte le misure possibili per evitare l’inadempimento.

Sotto il profilo amministrativo, l’omesso o ritardato versamento è sanzionato con il 30% di quanto non corrisposto o versato in ritardo. L’articolo 6 del Dlgs 472/97 prevede una causa di non punibilità in base alla quale non è sanzionabile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

La Sezione tributaria della Corte di cassazione, anche di recente (sentenza 22153/2017), ha individuato con precisione gli elementi utili per una possibile difesa in ipotesi di omesso versamento. Secondo i giudici di legittimità per la sussistenza della forza maggiore occorre far riferimento a quanto enunciato dalla Corte di giustizia Ue (C-314/06), per la quale devono verificarsi due condizioni:

1) una oggettiva, relativa alle circostanze anormali ed estranee all’operatore;

2) l’altra soggettiva, costituita dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza sacrifici eccessivi.

Non si tratta quindi dell’impossibilità assoluta, ma di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero evitate malgrado le precauzioni del caso. Il contribuente che, in tale contesto, intende affrontare un contenzioso adducendo la scarsa liquidità deve quindi provare non solo i motivi che hanno determinato l’evento imprevisto, ma anche le misure che in concreto sono state adottate per evitarlo.

Nel caso in cui l’omesso versamento dell’Iva 2016, entro il 27 dicembre, sia superiore a 250mila euro, scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a due anni (si veda il Sole 24 Ore del 18 dicembre 2017). Anche in materia penale, ai sensi dell’articolo 45 del Codice penale, non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Negli anni sono intervenute sia varie pronunce delle sezioni penali della Cassazione, sia le Sezioni unite (sentenze 37424 e 37425 del 2014), che hanno delineato i presupposti per l’esclusione della colpevolezza in presenza di crisi di liquidità.

Secondo i giudici di legittimità si tratta di un delitto per il quale non occorre il fine di evasione essendo punibile a titolo di dolo generico (ossia la consapevolezza di non versare all’erario le imposte dovute alle previste scadenze). La prova del predetto dolo è insita nella presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il debito. La causa di forza maggiore o il caso fortuito devono essere valutati, caso per caso, dal giudice di merito e occorre dimostrare che le risorse negli anni siano state ripartite diligentemente e che siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti necessari per far fronte al pagamento (richieste di finanziamenti a terzi, istituti di credito ecc.) anche mediante un’esposizione personale dell’imprenditore o dell’amministratore.

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