Controlli e liti

Mancato recapito, impugnazione dopo 11 giorni

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di Rosanna Acierno

In caso di mancato recapito della raccomandata contenente l’avviso di accertamento all’indirizzo del contribuente per sua assenza temporanea, i termini di impugnazione dell’atto impositivo decorrono dall’11° giorno dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza oppure dalla data di ritiro del plico presso l’ufficio postale, ma solo se anteriore.

È quanto ribadito dalla Corte di cassazione con l’ ordinanza n. 4049 depositata il 20 febbraio 2018, pronunciandosi sul perfezionamento della spedizione diretta dell’accertamento a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del contribuente e, in particolare, del dies a quo dal quale far decorrere i termini per l'impugnazione. Sul punto, va innanzitutto precisato che la notifica di un atto impositivo si perfeziona, per l’Ente impositore, al momento di spedizione o di consegna del plico al messo notificatore o all’ufficiale giudiziario, mentre per il contribuente nel momento in cui lo stesso abbia la legale conoscenza dell’atto (articolo 149 Codice procedura civile).

La pronuncia trae origine da un ricorso per cassazione proposto da un contribuente avverso la sentenza della Ctr di Palermo – sezione staccata di Catania - che aveva ritenuto intempestivo e, dunque, inammissibile l’impugnazione di un atto impositivo perché effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla data di effettivo ritiro del plico all'ufficio postale avvenuto molto tempo dopo la compiuta giacenza.

Nel respingere il ricorso del contribuente e confermare la sentenza gravata, la Corte suprema ha precisato che la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale per il principio della cosiddetta “compiuta giacenza”.

Ne consegue che, in tal caso, il termine per l’impugnazione dell'atto impositivo contenuto nella predetta raccomandata decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l’articolo 8, comma 4, della legge 890/1982. Inoltre, gli stessi giudici di legittimità hanno ricordato che il citato articolo 8 della legge 890/82 e, dunque, la compiuta giacenza, trova applicazione non soltanto in caso di notifica degli atti tributari mediante l’ausilio di un agente notificatore o di un ufficiale giudiziario, ma anche laddove l'atto viene spedito direttamente dall’Ente impositore mediante posta.

Cassazione, VI sezione civile, orsinanza 4049 del 20 febbraio 2018

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