Controlli e liti

Mancato ricorso su atti non indicati dalla legge: difesa ancora possibile

Per la Cgt Lombardia la pretesa non si cristallizza: è legittima l’impugnazione degli avvisi ricevuti in seguito

L’impugnazione di atti che portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, non assimilabili ad alcuna delle categorie previste dall’articolo 19 del Dlgs 546/1992, è una facoltà, non un onere, per il contribuente. Cosicché la mancata impugnazione di tali atti non produce l’effetto di cristallizzare l’obbligazione da essi individuata. È questo il principio espresso nella sentenza 121/20/2023, della Cgt della Lombardia (presidente e relatore Zevola).

La vicenda prende le mosse dall’emissione di avvisi nei confronti di una società di fatto con i quali si accertavano maggiori imposte e si irrogavano sanzioni nei confronti degli amministratori di fatto, quali autori delle violazioni. Tali atti venivano notificati alla società, mentre risultava omessa la notifica a uno degli amministratori di fatto. Quest’ultimo, solo in seguito, riceveva avvisi di presa in carico e una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, riferiti alla pretesa erariale in questione.

Il contribuente non impugnava alcuno di questi atti. Solo successivamente, previa istanza di accesso agli atti, riceveva gli avvisi di accertamento. E nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento, li impugnava.

La Corte dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi per intempestività, poiché il contribuente – attraverso l’avviso di presa in carico e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – aveva avuto conoscenza della pretesa ben prima della ricezione degli atti impositivi, ma non aveva promosso alcuna impugnazione.

Contro tale pronuncia propone appello il contribuente e la Cgt di secondo grado ribalta la decisione. I giudici ricordano che l’avviso di presa in carico, così come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non rientrano tra gli atti impugnabili ex articolo 19. Pertanto, la mancata impugnazione di tali atti atipici non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria e, quindi, non pregiudica l’impugnabilità della medesima, successivamente reiterata in uno degli atti tipici, previsti dall’articolo 19.

Su queste basi, la Cgt lombarda ha dichiarato l’ammissibilità dei ricorsi. Il percorso giurisprudenziale che ha condotto al riconoscimento dell’impugnabilità di atti che portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, non assimilabili ad alcuna delle categorie previste dall’articolo 19, ha il lodevole intento di salvaguardare il principio della tutela giurisdizionale e il diritto di difesa. Tuttavia ciò non pregiudica la tutela giurisdizionale riconosciuta dalla legge contro gli atti tipici, la cui attivazione è, in ogni caso, necessaria per evitare la cristallizzazione della pretesa (Cassazione 30736/2021).

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