Adempimenti

MANOVRA/Ecobonus, per le detrazioni Ires vale il criterio di competenza

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di Pasquale Murgo

L’articolo 1, terzo comma, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2018 ed alcune modifiche alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica previste nell’articolo 1, commi 344 e seguenti della legge n. 296/2006 e nell’articolo 14 del Dl n. 63/2013, utilizzabili anche dalle società di capitali secondo il criterio di competenza per effetto di quanto previsto dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 36/2007 che, in assenza di una disposizione generale nel Tuir in tema di detrazioni fiscali Ires, rappresenta l’unico chiarimento utile ai fini dell’individuazione del periodo di imposta di spettanza della detrazione.

L’articolo 1, commi 344 e seguenti della legge n. 296/2006 e l’articolo 14 del Dl n. 63/2013, infatti, hanno introdotto nel sistema diverse fattispecie di detrazione fiscale per risparmio energetico applicabili anche alle società, integrate e modificate nel corso dagli anni da interventi successivi, la cui disciplina applicativa è tuttora regolamentata nel Dm 19 febbraio 2007 (la legge di Bilancio 2018, oltre a prevedere delle modifiche ed integrazioni al Dl n. 63/2013, ha prorogato di un anno quanto previsto dall’articolo 14, primo comma, del Dl n. 63/2013 che a propria volta ha effettuato un rimando all’articolo 1, comma 48, della legge n. 220/2010 di proroga della legge n. 296/2006).

Con particolare riferimento al requisito soggettivo delle detrazioni, l’articolo 2, comma 1 del Dm 19 febbraio 2007 ha previsto che la detrazione dall’imposta sul reddito spetta, oltre che alle persone fisiche, anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (tra i quali rientrano le società di capitali) che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Sugli adempimenti necessari per l’utilizzo della detrazione, il decreto ministeriale del 2007 ha previsto per i titolari di reddito di impresa le stesse procedure ed adempimenti applicabili alle persone fisiche ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 4, primo comma, lettera c) che per l’appunto esclude i titolari di reddito di impresa dall’obbligo di effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi agevolati mediante bonifico “parlante”come espressamente richiesto per le persone fisiche. Sul punto l’agenzia delle Entrate (circolare n. 36/E del 2007) ha affermato che l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i soggetti esercenti attività d’impresa, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Da ciò deriva, secondo l’Agenzia, che ai fini della determinazione del periodo di imposta di spettanza della detrazione per i titolari di reddito di impresa, vale il principio di competenza previsto dall’articolo 109 del Tuir secondo il quale:

• per i servizi si considera la data in cui sono ultimate le prestazioni;

• per i beni mobili si considera la data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

Per le società, quindi, considerato quanto previsto dall’agenzia delle Entrate, le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica determinano sia la deduzione ai fini del reddito di impresa secondo la disciplina ordinaria prevista nel Tuir sia la detrazione dall’imposta secondo le disposizioni della legge n. 296/2006 e Dl n. 63/2013 considerando come esercizio di sostenimento del costo, in entrambi i casi, quello di competenza.

Nell’ambito del Tuir, infatti, non è prevista ai fini Ires una disciplina come quella dell’articolo 16-bis in tema di detrazioni fiscali Irpef (l’unica disposizione potrebbe essere quella prevista nell’articolo 78 che però non contempla le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica) e per l’individuazione del periodo di imposta di spettanza della detrazione e delle modalità di effettuazione dei pagamenti è necessario fare riferimento a dei chiarimenti di prassi. Da considerare peraltro, che la stessa agenzia delle Entrate (circolare n. 29/E del 2013) su di una fattispecie similare a quella del risparmio energetico quale la detrazione per misure antisismiche e opere di messa in sicurezza in zone ad alta pericolosità introdotte dall’articolo 16 , comma 1-bis del Dl n. 63/2013 non ha specificato l’applicazione del criterio di competenza per le società.

In tal caso, l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/2013 (che peraltro rappresenta l’unico documento dal quale si desume l’applicabilità della detrazione per misure antisismiche ai fini Ires) ha ritenuto applicabile alla fattispecie, ai fini della individuazione della disciplina in tema di modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare, quanto già previsto per gli interventi di cui alla lettera i) del comma 1, dell’articolo 16-bis del Tuir senza prevedere alcuna esclusione per le società, che di conseguenza, ai fini dell’applicazione della detrazione sulle misure antisismiche, sono tenute ad effettuare i pagamenti con bonifico bancario ed utilizzare il criterio di cassa.

In conclusione, anche dopo la proroga della legge di Bilancio 2018, emerge per le detrazioni fiscali applicabili dalle società un quadro del tutto frammentato che necessiterebbe di una ricostruzione sistematica perlomeno finalizzata ad individuare, per tutte le tipologie di detrazioni applicabili dalle società, una disciplina comune in tema di modalità di pagamento e criteri per l’individuazione del periodo di imposta di spettanza dell’agevolazione.

Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)

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