Controlli e liti

Marginalità e libera iniziativa mettono fuori gioco l’accertamento di antieconomicità

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di Massimo Romeo

Nel rispetto del principio della libera iniziativa economica, in presenza di una certa marginalità, con la sentenza del 25 luglio 2017 n. 3336 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha voluto disconoscere l’antieconomicità eccepita dall’Ufficio, e accolta in prima battuta dalla provinciale, a carico di una società di management operante nel settore della ricerca e successiva realizzazione di strutture protette per anziani.
All’interno di un rapporto di consolidato fiscale, infatti, un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate determinava la maggiore imposta in capo al soggetto consolidante.

Il gruppo
La ricorrente faceva parte con altra società consolidata di un gruppo con a capo un soggetto specializzato nella gestione di residenze assistenziali per anziani. In particolare, la società contribuente una volta individuato un immobile lo acquistava o lo prendeva in locazione, sostenendo gli interventi necessari all’uso desiderato; quindi provvedeva a rendere operative le strutture attraverso contratti di affiliazione commerciale con soggetti terzi che gestivano tutti i servizi inerenti i posti letto della struttura oppure tramite contratti di sublocazione in favore di una società incaricata della gestione e generalmente appartenente al gruppo.

L’accertamento
L'Agenzia delle Entrate , riscontrando una condotta antieconomica, recuperava costi non contabilizzati e dichiarati (telefonia, luce, gas, manutenzione), nonché non inerenti (fatture); la ricorrente, invece, evidenziava la liceità della propria condotta in virtù del proprio modello gestionale, messo a disposizione di importanti operatori commerciali per la gestione integrale del posto letto e la cui remunerazione era costituita dai corrispettivi da locazione degli immobili o da affiliazione commerciale.

La sentenza di primo grado
La Ctp aveva riconosciuto l’antieconomicità derivante dall'accollo da parte della società ricorrente di determinati costi, come quelli telefonici ed energetici, che normalmente gravano su chi ne usufruisce, tanto più senza che ci fosse una vera contropartita e rappresentando, pertanto, solo un modo per annullare sotto il profilo fiscale l'incidenza di costi e ricavi in capo alla contribuente.

E quella di secondo grado
Da un punto di vista logico la Ctr Lombradia non ha condiviso la motivazione dei giudici della Ctp sulla condotta antieconomica; ritiene, infatti, che il loro ragionamento potesse valere soltanto nei confronti del conduttore in cui la differenza tra costi (energetici e telefonici) e ricavi (canone locazione) era veramente esigua, ma non nei confronti delle affiliate nelle quali i margini di ricavo erano decisamente superiori, così come risultava documentato in atti.

Pertanto, i giudici d'appello ritengono che i costi andavano ripartiti a entrambi i soggetti interessati e che i ricavi dei due contratti (affiliazione e gestione) si dovessero sommare, emergendo in tal modo una certa marginalità che ne escludeva l'antieconomicità, nel rispetto del principio della libera iniziativa economica.

Sul tema va ricordata la sentenza della Corte di Cassazione n. 19408/2015, di riferimento per la valutazione della antieconomicità:
• non può essere condotta solo per una parte delle operazioni commerciali;
• non può essere applicata quando il contribuente opponga una valida giustificazione che trova fondamento nell'ambito di più ampia strategia commerciale o di mercato.

Ctr Lombardia, sentenza n. 3336/2017

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