Controlli e liti

Margine con l’indicazione in fattura

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di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Con la sentenza depositata ieri, causa C-624/15, la Corte di Lussemburgo si è pronunciata in tema di regime del margine e ha chiarito che l’Amministrazione finanziaria di uno Stato membro non può negare a un soggetto passivo il diritto di applicare il regime del margine, qualora lo stesso abbia ricevuto una fattura sulla quale vi sia menzione tanto del regime del margine quanto dell’esenzione Iva. Ciò vale anche nel caso in cui, da una successiva verifica fiscale, emerga che il soggetto passivo/rivenditore, fornitore dei beni d’occasione, non aveva effettivamente applicato tale regime alla cessione degli stessi beni.

La decisione dei giudici europei si inserisce nell’ambito della problematica disciplina del commercio di autoveicoli usati applicando il regime speciale del margine per gli acquisti intraUe. Nei casi di cessione di autoveicoli usati tra soggetti appartenenti a differenti Paesi membri dell’Unione, infatti, occorre distinguere se il cedente, anche se non ha esposto l’Iva in fattura, ha effettuato una cessione in regime del margine, oppure ha posto in essere una vera e propria cessione intracomunitaria. Diverse sono, infatti, le conseguenze: nel primo caso, l’imposta sarà assolta nel Paese di provenienza del bene; nel secondo, il cessionario sarà tenuto ad assolvere l’imposta nel suo Paese.

Risulta evidente l’indubbio vantaggio economico che l’applicazione di tale regime speciale comporti “a valle”, per il soggetto passivo che acquista l’autovettura da un altro Paese membro dell’Unione. Ma in realtà chi decide per l’applicazione del regime in questione è il cedente: solo se assoggetta la cessione del veicolo usato al regime del margine nel proprio Paese, l’acquirente Ue potrà a sua volta applicare tale regime (articolo 314, paragrafo 1, lettera d) direttiva Iva).

Proprio per evitare distorsioni ed evasioni Iva, occorre verificare caso per caso se sussistono i requisiti richiesti dalla normativa speciale, in quanto le cessioni di mezzi di trasporto non sono necessariamente assoggettate ad Iva sul margine di profitto per il solo fatto che sono qualificati come usati. A questo riguardo è bene ricordare che la prassi nazionale in passato ha chiarito che non basta la specificazione in fattura che l’operazione è stata effettuata secondo il regime del margine per esimere l’acquirente da responsabilità, qualora può desumersi da elementi oggettivi che il cedente Ue non poteva utilizzare il regime (circolare 40/E/2003). E sulla stessa linea sembra rimanere la Corte con la sentenza di ieri. Nel caso di specie sulle fatture ricevute dall’acquirente era indicato sia il regime del margine che quello dell’esenzione dall’Iva.

La doppia menzione, secondo la Corte, non può essere considerata come un indizio serio dell’esistenza di un’irregolarità o di un’evasione dell’operatore a monte, e allo stesso tempo sarebbe contrario al principio di proporzionalità chiedere al soggetto passivo di verificare per ogni cessione che il fornitore abbia effettivamente applicato il regime del margine. Pertanto, anche se da un accertamento successivo emerge che il rivenditore Ue dei beni d’occasione non aveva applicato il regime del margine, l’acquirente non perde il diritto di applicare lo stesso. Tuttavia, le autorità competenti possono dimostrare che quest’ultimo non ha agito in buona fede o che è coinvolto in un’evasione tributaria ma spetta al giudice del rinvio verificare la cosa.

Corte Ue, causa C-624/15

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