Mascherine e Dpi, franchigia su dazi e Iva prescinde dal momento di cessione
La circolare 6/D/2020: applicazione sia prima che dopo l’operazione doganale
La franchigia dal dazio e dall’Iva si applica ai dispositivi di protezione individuale (Dpi) destinati ai soggetti qualificati a prescindere dal momento dell’operazione di cessione, che essa avvenga, cioè, prima o dopo l’operazione doganale di importazione di tali beni.
La circolare 6/D/2020 dell’agenzia Dogane fuga alcuni dubbi che, nella pratica operativa, erano nel tempo sorti e si allinea alle disposizioni della circolare 11/E/2020 dell’agenzia delle Entrate, che ha disposto nel senso che il regime di esenzione Iva possa essere applicato anche nei rapporti tra l’importatore e i soggetti legittimati all’esenzione, «purché il suddetto trasferimento abbia ad oggetto i medesimi beni importati “per loro conto” e tali beni siano destinati dai soggetti legittimati ad uno degli utilizzi previsti» come qualificanti l’operazione.
Resta tuttavia la necessità, per attivare la franchigia, di avere una destinazione della merce già chiara ed individuata: solo se l’importazione è effettuata da o per conto di organizzazioni pubbliche o, comunque, autorizzate dalle competenti autorità nazionali o di unità di pronto soccorso, allora l’operazione è esente da dazio e da Iva. Peraltro, l’esenzione è comunque subordinata alla specifica destinazione di utilizzo qualificata come «distribuzione gratuita», fattispecie verificabile anche in un momento successivo all’operazione doganale.
La pratica della franchigia, già attivata dall’Italia a partire dal 27 marzo 2020 con la Direttoriale protocollo 101115.20, è stata confermata dall’esecutivo Ue il successivo 3 aprile con la Decisione 491.2020, nella quale sono state chiarite definitivamente le condizioni di accesso al beneficio, già previste per norma primaria dal Reg Ue 1186.08 (per i dazi) e dalla Direttiva 2006/112 (per l’Iva).
L’esecuzione della Decisione Ue è poi stata data dall’Agenzia Dogane con la Direttoriale 107042.20, per cui sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’ Iva le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da Covid-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche (ad esempio enti statali o organismi di diritto pubblico) oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso.
Inoltre, le esenzioni si applicano alle sole merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite o a rischio o impegnate nella lotta contro la pandemia, anche se restano nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione.
Sul piano operativo e pratico, le operazioni della specie sono esenti per legge e non necessitano di autorizzazione preventiva, sebbene siano sottoposte a rigorosa verifica all’atto dello sdoganamento. Per l’importazione, infatti, deve essere prodotta un’autocertificazione con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti esentati e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità di distribuzione gratuita ammesse alla franchigia. Lo stesso vale se ad operare sia un importatore diverso dal destinatario finale della merce avente diritto all’esenzione, che comunque dovrà produrre un’autocertificazione analoga a quella di cui sopra, provando la destinazione d’uso.
Non a caso, la circolare 6/2020 avvisa che, «nella previsione di possibili controlli, il cedente ed il soggetto beneficiario avranno cura di conservare agli atti il documento doganale di importazione e la documentazione commerciale sottostante alla transazione».
Il tema delle franchigie si sviluppa parallelo e distinto da quello dello svincolo diretto e celere di Dpi e di altri beni mobili destinati a fronteggiare l’emergenza, il procedimento rapido di sdoganamento dei prodotti in questione, che si affianca al beneficio fiscale che dunque può essere attivato nell’ambito dell’import rapido.