Imposte

Maxi sanzioni sull’errore Iva in operazioni esenti fatturate

La risoluzione 51/E: penalità proporzionale pari al 90% e recupero della detrazione effettuata

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di Benedetto Santacroce

L’emissione di una fattura con Iva irregolarmente esposta a fronte di un’operazione effettivamente esente o non imponibile per la quale il cessionario/committente abbia detratto la relativa imposta genera, anche al di fuori di un caso di frode, ha come conseguenze il recupero della detrazione effettuata e l’applicazione di una sanzione proporzionale pari al 90% della detrazione irregolarmente operata. Al contrario, la sanzione fissa da 250 a 10mila euro si applica solo nei casi in cui la fattura emessa irregolarmente riporta un’Iva superiore all’aliquota correttamente applicabile. Sono le conclusioni a cui giunge l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 51/E/2021 che, in modo del tutto acritico, recepisce le conclusioni espresse dalla Cassazione con la sentenza 24289 del 3 novembre 2020.

L’Agenzia, senza tener conto del forte dibattito in corso (si vedano: il principio di interpretazione del modulo Iva del Sole 24 Ore e la norma di comportamento dell’Aidc di Milano), nonché dei principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia C-935/19 del 15 aprile 2021, nonché della posizione espressa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (2270/2021), sceglie di interpretare la norma dell’articolo 6, comma 6 del Dlgs 471/97, in modo restrittivo e particolarmente penalizzante per chi, per mero errore e non per frode, ha posto in essere un comportamento che, nella maggior parte dei casi non genera alcun danno allo Stato, ma costringe gli operatori coinvolti a un’impresa per recuperare quanto erroneamente addebitato.

Con questa risoluzione, come d’altronde aveva già fatto la sentenza di Cassazione citata, non solo si svuota di significato la disposizione che era stata emanata dal legislatore proprio per semplificare il recupero dell’imposta in presenza di un comportamento senza danno per l’erario, ma non tiene conto del principio di proporzionalità della sanzione in base al quale la Corte di giustizia, in un caso del tutto analogo, aveva considerato illegittima una sanzione che risultava pari al 20% dell’imposta irregolarmente detratta.

Inoltre, la Cassazione nel suo intervento, qui espressamente richiamato dall’agenzia delle Entrate, sottolinea testualmente che «come chiaramente si evince dal tenore letterale della disposizione la stessa trova applicazione solo in relazione alle operazioni imponibili, allorquando sia stata corrisposta l’Iva in base ad un’aliquota superiore a quella effettivamente dovuta e non anche con riferimento alle ipotesi di operazioni non imponibili». Peccato che proprio il testo letterale della norma prevede espressamente l’applicazione della sanzione fissa, in luogo di quella proporzionale con riconoscimento del diritto a detrazione «in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva».

Quindi la norma in modo ampio, non fa riferimento al solo caso di errore di aliquota (scelta che poteva certamente fare), ma fa riferimento a tutti i casi in cui l’imposta sia applicata in misura superiore a quella effettiva (e si badi bene non quella “dovuta”) e quindi, troverebbe applicazione anche al caso di operazione esente o non imponibile.

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