Meccanismo di garanzia per i profitti ante-riforma
La norma disciplina anche l’ipotesi della distribuzione degli utili formatisi antecedentemente all’avvio del nuovo regime.
A tal fine viene previsto un meccanismo di garanzia attinente l’irrilevanza fiscale delle somme prelevate dall’imprenditore o distribuite al socio in quanto costituite da utili già tassati per trasparenza al di fuori del sistema Iri.
In base all’articolo 55 bis, comma 6 del Testo unico delle imposte sui redditi , infatti, le norme Iri non si applicano in caso di prelevamenti eseguiti a carico delle riserve costituite con utili di anni precedenti l’applicazione della flat tax.
La norma riconosce che quelle riserve hanno già subito una tassazione integrale per cui il loro prelevamento non può dar luogo né a costi deducibili né a reddito tassabile ed aggiunge una presunzione: i prelevamenti in costanza di regime Iri vanno imputati prioritariamente alle riserve ante Iri, fino a capienza di esse.
Questa presunzione presenta però alcuni profili di criticità. Risulta infatti evidente che la massimizzazione dei benefici in termini di Iri presupporrebbe l’alimentazione di un reddito minimo tassabile in Rn sull’anno al fine poi di essere neutralizzato grazie alla presenza di oneri deducibili e detraibili.
In pratica, quindi, la soluzione ideale sarebbe quella di prelevare una parte di utili dei redditi che sarebbero soggetti a Iri e ciò fino a concorrenza del risparmio fiscale derivante dagli oneri e poi, esaurito il carico oneri, per poi attingere alle riserve già tassate.
Si pone però il problema se questa sia una pratica legittima visto che sembra che il citato comma 6 dell’articolo 55 bis disponga una presunzione legale assoluta ed in quanto tale non superabile.
Sempre in relazione a questa disposizione, poi, si pone il tema di come valutare la presenza, tra le riserve degli anni precedenti, di quelle in sospensione d’imposta.
L’ipotesi è tutt’altro che rara, basti pensare alle riserve generate nel 2009 per effetto della rivalutazione degli immobili ex decreto legge 185/08.
È chiaro che applicando alla lettera la presunzione del citato comma 6 assisteremmo a un effetto negativo per il contribuente, nel senso che il prelevamento di una riserva in sospensione d’imposta comporta l’incremento dell’imponibile in capo all’impresa o in capo alla società di persone, che verrebbe attribuito alla persona fisica, concorrendo così a formare il suo reddito sottoposto a Irpef progressiva.
Se il tenore della norma è permettere al contribuente un prelevamento non tassabile sarebbe però paradossale che essa si tramutasse in una disposizione sfavorevole.
Del resto nel sistema tributario vi sono altri esempi in cui le presunzioni legali di individuazione di riserve attribuibili al socio, anche quando l’intento della norma è generare imponibile, fanno salve le riserve in sospensione d’imposta, come accade nel caso di cui all’articolo 47 comma 1, ultimo periodo del Tuir, in merito alla presunzione di prelevamento di riserve di utili in luogo di quelle di capitale.