Mediazione in Dogana, costituzione in giudizio «ritardata»
Il decreto legge 50/2017, nella parte dedicata alle disposizioni in materia di giustizia tributaria, ha apportato alcune modifiche all’istituto del reclamo e della mediazione che impattano anche sul contenzioso doganale. A questo proposito, l’agenzia delle Dogane, con la nota 75042/RU del 5 luglio scorso, integrando le precedenti istruzioni diramate con la circolare 21/D/2015 e con la nota 118196/16, fornisce ulteriori precisazioni in relazione alle novità introdotte all’istituto deflattivo del contenzioso.Innanzitutto, il documento di prassi evidenzia che con la modifica legislativa, l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria si renderà applicabile alle liti il cui valore non eccede i 50.000 euro.
La decorrenza della nuova disposizione è fissata per gli atti impugnabili che verranno notificati a partire dal 1° gennaio 2018.Entrando nel merito dell’istituto deflattivo, l’amministrazione ricorda che, nel caso in cui l’atto impugnato abbia ad oggetto controversie il cui valore non supera i 20mila euro, innalzati dal 1° gennaio 2018, a 50mila euro, il mancato passaggio attraverso l’istituto del reclamo e della mediazione non comporterà più l’inammissibilità, ma l’improcedibilità del ricorso fino alla scadenza dei novanta giorni previsti per la conclusione della fase amministrativa.Quindi, se durante la fase amministrativa del reclamo o della mediazione al contribuente venisse notificato un provvedimento prima dei novanta giorni, la costituzione in giudizio dovrà avvenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del novantesimo giorno da cui decorrono anche i termini per la costituzione dell’Ufficio.
Viene meno pertanto, la precedente interpretazione impartita con la circolare 21/D/15, con la quale l’agenzia delle Dogane riteneva che il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorresse dalla notifica dell’atto con il quale si era chiusa la fase amministrativa. Nel caso in cui si raggiungesse l’accordo, il contribuente dovrebbe essere edotto dell’esatta determinazione degli importi, dei termini e delle diverse modalità con cui effettuare il pagamento. Inoltre, viene raccomandato agli uffici di prevedere, già all’interno della definizione, specifiche clausole finalizzate al reciproco riconoscimento tra le parti della compensazione delle spese. La nota delle Dogane conferma, tra l’altro, che i tributi costituenti risorse sovranazionali non possono essere oggetto di mediazione, ma solo di reclamo. Infine, la responsabilità erariale, estesa anche all’agente della riscossione nell’esercizio dell’attività connessa alla procedura di mediazione, è circoscritta solamente nell’ipotesi di dolo.
Agenzia delle Dogane, nota 75042/2017