Adempimenti

Mensa tramite App, detassazione fino a 7 euro giornalieri

di Gabriele Sepio

Il servizio sostitutivo di mensa reso tramite app mobile per smartphone è assimilabile ai buoni pasto. Questo il principio di diritto 3/2018 diffuso ieri dalle Entrate ( clicca qui per consultarlo ) con cui viene, seppure sinteticamente, fornito un primo inquadramento in merito al corretto regime fiscale applicabile per questa tipologia di servizi, finora mai oggetto di chiarimenti da parte della prassi. Vediamo nel dettaglio i contenuti del documento dell’amministrazione finanziaria. Prendendo atto delle evidenti somiglianze con i tradizionali buoni pasto (sebbene non sia descritta la fattispecie, trattasi è da ritenere si tratti di buoni pasto elettronici), l’Amministrazione osserva che anche tale servizio sarà regolato dalle disposizioni contenute nell’articolo 144 del Dlgs 50/2016, attuate dal Dm 7 giugno 2017. Pertanto, il titolo generato elettronicamente mediante «app mobile» non sarà cedibile, né cumulabile nei limiti di otto buoni, né commerciabile, né convertibile in denaro, oltre ad essere utilizzabile solo dal titolare. Anche sotto il profilo fiscale, riceveranno lo stesso trattamento riservato ai buoni pasto.

Le imposte sui redditi
Ai fini Irpef, la risposta richiama l’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir. Questo significa che, nella determinazione dei redditi di lavoro dipendente, il valore dei buoni non concorrerà alla formazione del reddito, assumendo rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore (circolare 5/E/2018, circolare 326/1997). Tuttavia, tenendo conto della peculiare natura dei buoni emessi tramite app mobile, non potrà che farsi riferimento ai termini indicati nella medesima lettera c) e, dunque, alla detassazione degli stessi nei limiti di 7 euro giornalieri.

Ai fini Ires, per il datore di lavoro, il costo dei servizi sostitutivi di mensa va considerato come un «servizio complesso» non assimilabile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande (circolare 6 del 2009). Il datore, quindi, potrà contare su un trattamento fiscale più favorevole considerando integralmente deducibile dall’Ires l’intero costo senza subire le limitazioni all’articolo 109, comma 5, del Tuir (deducibilità del 75% delle spese di somministrazione di alimenti e bevande).

L’Iva
Ai fini Iva, invece, l’inquadramento di questa forma particolare di buono e, più in generale dei voucher, è ancora in divenire, in virtù del prossimo recepimento della direttiva Ue 2016/1065, entro e non oltre entro 31 dicembre 2018 ed applicabile per buoni emessi dal 1° gennaio 2019. Fino a tale data, l’Amministrazione conferma anche per i buoni pasto elettronici l’aliquota del 4% tra datore di lavoro e società emittente e del 10% tra esercizio convenzionato e società emittente. Sul punto, la commissione Finanze della Camera, proprio in ragione del «rapporto complesso» che si instaura tra questi soggetti, conferma che anche a seguito del recepimento della direttiva dovrebbe continuare ad applicarsi il vigente regime Iva sui buoni pasto.

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