Imposte

Mini-crediti, doppia chance per lo sgravio in Unico

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di Giacomo Albano e Luca Miele

Doppia chance per accedere alla deduzione dei mini-crediti in Unico. Lo sgravio è ammesso sia se in bilancio sono stati imputati oneri a titolo di svalutazione (B.10B), sia a titolo di perdita (B. 14). La regola generale, naturalmente, vale anche per i crediti diversi da quelli di modesta entità ma che presentano i requisiti di deducibilità previsti dall'articolo 101 del Tuir e che siano stati preventivamente imputati a conto economico.
Il via libera alla deduzione riguarda anche le rettifiche che sono state imputate - come svalutazioni o perdite - al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.
La bussola per orientarsi nella deduzione delle perdite su crediti è la circolare 26/E/2013 emanata ad agosto dell'anno scorso, che ha trovato applicazione per la prima volta nei bilanci 2013 (appena chiusi per la generalità delle imprese) e sarà, quindi, recepita in sede di compilazione di Unico 2014. La circolare 26/E/2013 va coordinata con le ulteriori modifiche apportate alla disciplina delle perdite su crediti dall'ultima legge di stabilità, che hanno interessato sia le imprese del settore finanziario, sia le imprese industriali e commerciali. Per queste ultime, la disciplina attuale prevede la deducibilità delle perdite su crediti se queste risultano da elementi certi e precisi. Vediamo i casi in cui questi ultimi sussistono.
1) Il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti.
2) Il credito è di modesta entità ed è scaduto da oltre sei mesi: la modesta entità si realizza quando l'importo non è superiore a 5mila euro per le grandi imprese (fatturato superiore a 100 milioni) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.
3) Il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
4) I crediti sono stati cancellati dal bilancio in applicazione dei princìpi contabili (nazionali o internazionali).
Pertanto, in presenza di una di queste fattispecie, una rettifica su crediti imputata al conto economico dell'esercizio 2013 (o di precedenti esercizi, ma con deduzione rinviata per assenza dei requisiti) è fiscalmente qualificata come perdita a prescindere dalle modalità di contabilizzazione.
Ad esempio, una rettifica di un credito di modesta entità, scaduto da oltre sei mesi al 31 dicembre 2013, è qualificata fiscalmente come perdita, anche se transitata a conto economico come svalutazione.
Allo stesso modo, una svalutazione contabilizzata nel bilancio 2012 in relazione a un minicredito che al 31 dicembre 2012 non aveva maturato il requisito temporale dei sei mesi dalla scadenza, alla chiusura dell'esercizio 2013 sarà automaticamente qualificata come perdita, con la possibilità di operare la deduzione extracontabile (salvo l'utilizzo del fondo).
Questa impostazione va peraltro coordinata con il prospetto inserito nel quadro RS di Unico 2014, dove si fa riferimento alle svalutazioni contabili, presupponendo apparentemente che per queste sia sempre applicabile la disciplina della deduzione forfettaria, nei limiti dello 0,5% del valore nominale dei crediti.
In realtà le svalutazioni assistite dai requisiti per la piena deducibilità vanno necessariamente trattate come perdite anche nella compilazione di Unico.

Il fondo svalutazione
Un passaggio rilevante della circolare 26/E/2013, recepito nelle istruzioni a Unico 2014, è quello dedicato al coordinamento tra la nuova disciplina delle perdite su crediti e l'articolo 106 del Tuir, cioé la deduzione forfettaria dello 0,5% delle svalutazioni.
Le istruzioni, infatti, confermano quanto chiarito dalla circolare, cioè che il fondo svalutazione crediti (articolo 106 del Tuir) è un fondo indistinto che va utilizzato di fronte a qualunque perdita su crediti che abbia i requisiti della deducibilità, in base all'articolo 101 del Tuir, coerentemente con la gestione delle svalutazioni «per masse» tipiche delle imprese industriali e commerciali.
Di conseguenza, le perdite realizzate (se fiscalmente rilevanti) vanno prioritariamente imputate al fondo svalutazione crediti, nei limiti della sua capienza, e la quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell'esercizio nonché la valutazione dell'eventuale eccedenza imponibile rispetto alla soglia del 5% vanno calcolate sull'ammontare dei crediti al netto della perdita.

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