Adempimenti

Minimi e forfettari possono evitare l’e-fattura per i carburanti

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Niente fattura elettronica per i minimi e i forfettari che si recano al distributore a rifornirsi di benzina o gasolio. Dalla circolare 8/E/2018 appare palese l’esonero totale dagli obblighi decorrenti dal prossimo 1° luglio ma bisogna comunque prestare attenzione al provvedimento del 30 aprile 2018.

Vediamo nel dettaglio. I minimi e i forfettari saranno destinatari delle fatture elettroniche al pari dei consumatori finali e, dunque, per i loro acquisti di benzina e gasolio riceveranno copia della fattura elettronica direttamente dal gestore dell’impianto di distribuzione, che è obbligato ad emetterla a partire dal 1° luglio 2018 (si veda Quotidiano del fisco del 10 febbraio 2018). Resta chiaramente fermo che essendo la fatturazione elettronica facoltativa per tali soggetti, questi possono accettare il processo al pari della totalità delle partite Iva che non hanno facoltà di scelta, risolvendo ogni questione alla fonte.
Le indicazioni circa il funzionamento del flusso verso i regimi di vantaggio sono state fornite nel provvedimento del 30 aprile 2018, in cui è previsto che nella fattura elettronica ad essi destinata, l’emittente può valorizzare solo il campo «CodiceDestinatario» con il codice convenzionale «0000000» e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell’agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente – nella sua area riservata – un duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all’articolo 1, comma 1, lettera i)-quinquies, del Dlgs 82/2005 (Cad).

Attenzione perché non finisce qui. Il provvedimento spiega che il cedente, quindi il gestore del distributore, è tenuto tempestivamente a comunicare, per vie diverse dal Sdi, al cessionario che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
I forfettari, nonostante non abbiano la possibilità di dedurre il costo del carburante per la particolarità del regime fiscale agevolato, non possono considerarsi totalmente disinteressati da tale discorso in quanto sono assoggettati ad alcuni obblighi dichiarativi richiesti ai sensi dei commi 69 e 73 dell’articolo 1 della legge 190/2014. Si tratta di alcune informazioni relative all’attività svolta e ai consumi effettuati, tra cui anche le spese di carburante, da comunicare mediante la compilazione del quadro RS. Nello specifico gli esercenti attività di impresa nel rigo RS378 indicano l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.
I professionisti forfettari invece nel rigo RS381 indicano i consumi: all’interno di questo dato va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. La circolare 10/E/2016 aveva precisato che i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti. Ad esempio, le informazioni relative ai costi richieste agli esercenti attività di impresa dovranno essere dichiarate solo laddove i contribuenti abbiano ricevuto la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata.

Resta quindi chiaro che i forfettari dovranno aver cura di controllare le fatture elettroniche ad essi destinate nella propria area riservata al fine di adempiere agli obblighi comunicativi ed evitare spiacevoli sorprese.

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