Controlli e liti

Misure di prevenzione senza vincoli di giudicato

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di Alessandro Galimberti

Le sentenze dei giudici tributari non sono mai vincolanti nel procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione reali previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011).

La Prima sezione penale della Cassazione (sentenza 53636/17, depositata ieri) torna a ribadire un caposaldo della separazione dei giudizi, in particolar modo l’indipendenza del procedimento penale - e ancor più di quello di prevenzione - dal processo tributario. La libera valutazione delle sentenze irrevocabili delle Ctp/Ctr è ammissibile solo e soltanto, ricorda la Corte, in riferimento ai reati tributari, al di fuori dei quali i provvedimenti “amministrativi” non hanno alcuna incidenza.

La Cassazione era stata chiamata a decidere sul ricorso relativo a un ingente sequestro di immobili, quote sociali, autoveicoli, trust e conti correnti collegati a gravi ipotesi di irregolarità nella gestione dei corsi di formazione regionale e a un giro di fatture per operazioni ritenute inesistenti, destinataria una coppia di cinquantenni romani.

Respinta l’istanza di posticipare la discussione del ricorso all’esito della sentenza penale di appello per i fatti contestati - inseriti tra l’altro in un’associazione per delinquere -, confermando anche qui l’indipendenza del procedimento di prevenzione, la Prima ha poi passato attentamente in rassegna la disciplina e i precedenti giurisprudenziali sulla (asserita) interdipendenza tra i diversi giudicati. Allineandosi alla decisione dell’Appello. la Corte ha sottolineato che il verdetto delle Ctp/Ctr «non ha forza decisoria in grado di condizionare il giudizio prevenzionale, nè di prevalere su quanto emerso nei processi penali» e già sottoposto ad «autonomo apprezzamento nel presente procedimento».

Da qui la conseguente «irrilevanza» del giudicato amministrativo sulla effettività delle operazioni riportate nelle fatture e sulla «corretta copertura con i finanziamenti regionali dei costi effettivamente sostenuti».

Per la Cassazione il giudizio sulle misure antimafia - cioè quelle previste dal Dlgs 159/2011) - «presenta autonomia per struttura, caratteri e finalità rispetto a qualsiasi e precedente giudizio, persino a quello penale di cognizione», e quindi sfugge persino alla (pur) “libera valutazione” delle sentenze e decreti irrevocabili disciplinati dal codice di procedura penale. Pertanto, chiosa l’estensore, le pronunce del giudice tributario o amministrativo, anche se definitive, nel settore delle misure di prevenzione «restano soggette ad autonomo apprezzamento dei fatti ivi ricostruiti, con la conseguente possibilità di un esito decisorio difforme dalle conclusioni già espresse in altri procedimenti». Anche perchè «il soggetto dedito in modo continuativo a condotte elusive degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale» del tutto simile alla categoria di coloro - targettizzata dal Codice antimafia - che «vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».

Cassazione, sentenza 53636/2017

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