Adempimenti

Modello 770: imposta sul valore dei contratti assicurativi, scomputo senza indicazione nel quadro ST

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di Marco Piazza

Tra le maggiori difficoltà per la compilazione del modello 770 da parte degli intermediari finanziari ci sono quelle che riguardano la gestione dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi (Ivca).

L’imposta sul valore dei contratti assicurativi è una sorta di acconto dell’imposta sostitutiva sui proventi delle polizze vita; imposta dovuta in caso di riscatto anticipato o alla morte dell’assicurato. Lo scomputo dell’Ivca versata in vigenza della polizza dall’imposta sui proventi è previsto dalla stessa legge istitutiva del tributo (articolo 1, comma 2-sexies, del Dl 209/2002) e non dal Dpr 445 del 1997.

Quindi lo scomputo non dovrebbe richiedere l’utilizzo del modello F24, ma dovrebbe avvenire “internamente” così come avviene per l’acconto dell’imposta sul risparmio amministrato. Non si comprende quindi per quale motivo non sia più possibile indicare lo scomputo nella colonna 4 del quadro ST, con il codice W – così come era ammesso lo scorso anno - e per quale motivo l’utilizzo del codice di versamento 6780 (fino ad ora limitato alla compensazione dell’imposta sulle riserve matematiche) sia stato esteso, peraltro solo con la risoluzione 76/E/ 2017, anche alle compensazioni Ivca.

Sembra che l’intento dell’Agenzia sia di monitorare gli scomputi dell’Ivca dalla sostitutiva nel modello F24, anche se ciò non è previsto dalla legge. Non è un problema, ma ci si imbatte comunque in vari intoppi nella compilazione della modulistica.

Assofiduciaria (Com 2017_144, R.6.1, R.6.8.2, R.6.9) suggerisce una procedura che possiamo sintetizzare come segue:
•se si è utilizzata l’Ivca maturata nel 2015 e precedenti a scomputo dell’imposta sostitutiva sui proventi, la compensazione va fatta in F24, con il codice 6780. L’Ivca dell’anno precedente si indica in SX42, colonna 1; lo scomputo va indicato in SX42, colonna 6;
•se si è utilizzata l’Ivca maturata nel 2016 (come ad esempio accade nei riscatti fatti dopo il 16 giugno 2016), lo scomputo è interno e non con il modello F24; viene indicato nel quadro ST, Sezione IV, colonna 4.

La procedura richiederebbe una conferma da parte di chi ha progettato il modello 770, specie con riferimento all’utilizzo (non espressamente previsto dalle istruzioni) della colonna 4 del quadro ST per lo scomputo dell’Ivca maturata nel 2016. Non vi è però alcun dubbio che tutto sarebbe più semplice (e più conforme alla legge) se venisse chiarito che il codice di versamento 6780 non deve essere utilizzato per lo scomputo interno dell’Ivca dall’imposta sostitutiva e venisse ripristinato il codice W abbinato alla compilazione della colonna 4 del quadro ST per tale operazione.

Restituzione al contraente dell’Ivca versata in eccesso

L’Ivca che non si è potuto scomputare dall’imposta sostitutiva in sede di riscatto della polizza e che quindi deve essere restituita dalla fiduciaria al cliente, diventa un credito della fiduciaria nei confronti dell’erario. Pertanto è pacifico che la sua compensazione con altre imposte può avvenire solo utilizzando il modello F24.

Fino allo scorso anno l’eccedenza veniva indicata nel campo SX1, colonna 4 («Credito di cui all’articolo 1 comma 2-sexies Dl 209 del 2002») del modello 770 (circolare Assofiduciaria, MOD 770_2014_COM_6_FAQ, risposta 17). Questo campo, però, non esiste più perché ora l’Ivca è gestita nell’apposito rigo SX42 del modello 770.

Poiché per questo genere di compensazione è stato istituito uno specifico codice (6780), Assofiduciaria (Com 2017_144, R.6.3, R.6.8.1, R.6.8.2) suggerisce di distinguere l’Ivca restituita al cliente in base alla sua maturazione. In particolare:
•l’ammontare maturato nel 2015 e precedenti, deve essere indicato nell’SX42, colonna 1 e l’utilizzo in colonna 6;
•la compensazione avviene con il codice 6780;
•l’ammontare maturato nel 2016 (nel caso in cui il riscatto sia avvenuto dopo il versamento dell’Ivca dovuta nel 2016 sui valori al 31 dicembre 2015), deve essere indicato nell’SX1, col. 3, con riporto in SX4, col. 4, se compensati in F24, con il codice 1629 entro la presentazione del modello 770/17; l’eccedenza va in SX4, colonna 6 e poi in SX 34, colonna 2 e sarà compensabile con il codice 6783.
Anche questo chiarimento dovrebbe essere confortato dall’Agenzia delle entrate perché l’importo indicato nella colonna 3 del rigo SX1 non quadrerà con i versamenti in eccesso risultanti dal quadro ST il che potrebbe apparire anomalo.

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