Controlli e liti

Modello 770, la sanzione è su ogni operazione non inserita nel quadro SO

Il cumulo giuridico scatta in caso di contestazione ma non per il ravvedimento

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di Marco Piazza

La sanzione da 516,46 a 5.154,60 euro per la violazione degli obblighi di compilazione del quadro SO del modello 770 si applica per ogni operazione non segnalata. Non è possibile, quindi, considerare come un’unica violazione l’omessa comunicazione dell’insieme delle operazioni riferibili al medesimo nominativo; né l’incompletezza o infedeltà del quadro nel suo complesso. Così la risposta a interpello 517/2022 delle Entrate.

Nel quadro SO del modello 770, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze qualificate come «redditi diversi di natura finanziaria» devono comunicare i dati del contribuente e di ciascuna operazione (articolo 10, comma 1, Dlgs 461 del 1997). Fra i soggetti interessati vi sono in primo luogo gli intermediari finanziari (banche, Sim, Sgr, fiduciarie) ma nel caso di operazioni non effettuate con il loro intervento anche altri operatori che intervengano nella transazione (commercialisti nel caso di trasferimento di quote di Srl), notai e, in ultima istanza, lo stesso emittente.

L’obbligo non sussiste per le operazioni compiute nell’ambito del regime del risparmio amministrato on del risparmio gestito; dato che in questo caso l’intermediario stesso applica l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.

Nel tempo il quadro SO gli obblighi di comunicazione nel quadro SO si sono ampliati. Ad esempio, deve essere utilizzato dalle fiduciarie per comunicare la mancata fornitura della provvista, da parte del fiduciante, della provvista per il versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi o per segnalare la chiusura dei rapporti di amministrazione senza intestazione o il prelievo di strumenti finanziari o valute dal dossier o dal conto corrente; deve essere utilizzato dalla fiduciarie anche per la liquidazione dell’Ivie.

Può quindi accadere che il quadro SO di un intermediario finanziario comprenda decina di migliaia di righe spesso riferibili a uno stesso contribuente.

Non è mai stati precisato ufficialmente, fino alla pubblicazione della risposta in commento, come vadano comminate le sanzioni nel caso di violazioni inerenti questo Quadro.

L’interpretazione dell’Agenzia è particolarmente rigorosa (anche se, a dire il vero, in linea con il precedente della risoluzione 39/E/2000); ma è utile nel momento in cui conferma che la violazione dell’articolo 10 del Dlgs 461 rientra fra quelle fiscali per le quali è possibile procedere al ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso, tuttavia non consente di applicare il «cumulo giuridico» che, invece, spetta in sede di contestazione della violazione. In presenza di numerose violazioni, quindi, diviene preferibile attendere l’iniziativa dell’Agenzia.

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