1. Certificazione degli utili societari e dei proventi equiparati
I soggetti che nel 2023 hanno corrisposto utili e proventi equiparati agli utili a favore di percettori residenti in Italia devono rilasciare il modello Cupe 2024, nel quale sono certificate i dividendi corrisposti ai soci residenti, i proventi equiparati, le ritenute operate e le imposte sostitutive applicate.
Per certificare gli utili di soggetti Ires (residenti o non residenti in Italia), corrisposti ai soci residenti dal 1° gennaio 2023 (a prescindere dalla data della delibera, in quanto si deve fare riferimento al principio di cassa) e per certificare i proventi equiparati si compila lo schema di certificazione degli utili (Cupe) approvato con il Provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019, aggiornato, da ultimo, il 18 dicembre 2023.
I dati desumibili dal modello Cupe 2024 verranno utilizzati:
- dal percettore, per compilare la propria dichiarazione dei redditi, vale a dire il modello Redditi 2024 Persone fisiche oppure il modello 730/2024;
- dal soggetto erogatore, per la compilazione del quadro SK del modello 770/2024 (i campi da 25 a 44 della certificazione corrispondono ai campi da 28 a 47 del riquadro «Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati» del quadro SK).
La tassazione degli utili e dei dividendi (e delle plusvalenze) da partecipazioni qualificate detenute in società ed enti soggetti Ires da persone fisiche private (ossia non in regime d’impresa) è stata equiparata, per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2018, a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta (imposta sostitutiva) del 26%. Le modifiche riguardanti gli utili da partecipazioni qualificate sono applicabili anche ai contratti di associazione in partecipazione qualificati in cui l’associato è una persona fisica privata. Pertanto, la ritenuta d’imposta del 26% si applica anche ai compensi percepiti dall’associato in partecipazione (non imprenditore) con apporto (di capitale o misto) di valore superiore al 25% rispetto al patrimonio dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.
Secondo uno specifico regime transitorio, gli utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 a soci persone fisiche private, titolari di partecipazioni qualificate, concorrono a formare il reddito complessivo in base alla specifica percentuale, da ultimo modificata dal Dm 26 maggio 2017 (40%, 49,72%, 58,14% a seconda dell’anno di forma-zione dell’utile). Per l’operatività di tale regime è sufficiente che, entro il 31 dicembre 2022, sia intervenuta la delibera di distribuzione; non è, quindi, necessario che entro tale data il socio abbia anche incassato quanto spettante.
A seguito dell’aggiornamento alle Istruzioni del modello Cupe apportato il 18 dicembre 2023, il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022 (Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022).
2. Distribuzione di riserve di capitale, titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
Sono considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione delle riserve di capitale da parte di società di capitali ed enti (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni) in quanto si verifica la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, del Dpr 917/1986. In questo caso, infatti, la società emittente deve comunicare ad azionisti e intermediari la natura delle riserve oggetto di distribuzione ed il regime fiscale applicabile (Cm 16 giugno 2004, n. 26/E).
Nella certificazione Cupe devono essere riportati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del Dpr 917/1986, con apporto di capitale oppure di capitale e opere o servizi, e da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del Dpr 917/1986, nonché i dati relativi agli interessi riqualificati dividendi, vale a dire alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 del Dpr 917/1986 ( thin cap ) in vigore fino al 31 dicembre 2007 e abrogata con effetto dal 1° gennaio 2008 (per esercizi solari), direttamente erogati dal socio qualificato o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.
A seguito dell’aggiornamento delle Istruzioni l’11 febbraio 2021, è stato previsto che, dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale ai sensi dell’articolo 32-quater del Dl 124/2019 e succ. modif.
Inoltre, è stata eliminata l’indicazione secondo cui, dall’entrata in vigore dell’articolo 32-quater del Dl 124/2019, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l’emittente o l’intermediario che svolge l’attività di sostituto di imposta deve compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva. Il regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, del Dpr 917/1986. Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 32-quater, alle distribuzioni formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della L. 205/2017. In queste ultime due ipotesi devono essere indicati i dati delle società semplici.
3. Come si utilizza la certificazione 2024
Il modello Cupe 2024 dev’essere rilasciato ai soggetti residenti in Italia percettori di utili societari e proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires (residenti e non residenti), in qualunque forma corrisposti dal 1° gennaio 2023 e nell’anno riportato nell’apposito spazio previsto dal modello (articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Dpr 322/1998). Il Cupe dev’essere rilasciato anche ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in Siiq ed in Siinq assoggettati a ritenuta alla fonte.
4. Consegna del Cupe 2024
I soggetti Ires interessati devono consegnare la certificazione 2024 ai percettori di utili e proventi entro il 18 marzo 2024 (il 16 marzo cade di sabato); se, in relazione allo stesso soggetto, sono certificati utili ed insieme uno o più proventi equiparati, formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione, devono essere rilasciate ai percettori certificazioni distinte.
Il Cupe deve contenere tutti i dati previsti e rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo previste nello schema, anche se con veste grafica diversa da quella del modello allegato al provvedimento 15 gennaio 2019, di approvazione dello schema.
Chi rilascia il Cupe deve firmarlo nell’apposito spazio; è ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
5. Utili o proventi soggetti a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva
L’adempimento non è richiesto (non è obbligatorio) per le somme assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del Dpr 600/1973. Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo di rilasciare la certificazione gli utili e i proventi derivanti da strumenti assimilati relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 461/1997.
Tuttavia, il modello Cupe 2024 può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti in Italia che abbiano percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva (anche in misura convenzionale) e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-bis del Dpr 600/1973. Inoltre, la certificazione può essere utilizzata dai non residenti per ottenere nel Paese di residenza, se previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Se tra l’Italia e lo Stato di residenza del percettore è in vigore una Convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità previste dalla Convenzione.
6. Soggetto che rilascia la certificazione
Chi rilascia la certificazione deve riportare i propri dati identificativi e il proprio codice fiscale e l’indirizzo completo; non è necessario indicare la sede legale.
In caso di fusione, scissione, trasformazione e altre operazioni societarie straordinarie che abbiano comportato l’estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare, nelle «Annotazioni», i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati.
7. Dati del soggetto emittente
Nella Sezione I si indicano i dati del soggetto emittente. Per i soggetti emittenti esteri, nel punto 1 si indica, se previsto dalla legislazione e dalla prassi vigenti nello Stato di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del Paese di residenza, anziché il codice fiscale della società o dell’ente come nel caso di soggetti residenti. Il cognome e il nome o la denominazione dell’emittente si indicano nel punto 3, mentre nel punto 4 si riporta il codice dello Stato estero indicato nella tabella «Elenco dei Paesi e Territori esteri», allegata alle Istruzioni al modello. Solo nel caso in cui l’emittente sia un soggetto residente, nei punti da 5 a 7 vanno indicati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3.
8. Dati dell’intermediario non residente
La Sezione II va compilata per indicare i dati degli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia in base all’articolo 27-ter, comma 8, del Dpr 600/1973. In particolare, nel punto 8 si indica il codice Abi; il punto 9 si compila con il codice identificativo internazionale Bic/Swift; nel punto 10 si riporta il codice fiscale italiano, se attribuito (o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del Paese di residenza); al punto 11 va riportata la denominazione della società o dell’ente; al punto 12 si indica il codice dello Stato estero da rilevare dall’apposita tabella «Elenco dei Paesi e Territori esteri».
9. Socio percettore di utili o proventi equiparati
Nella Sezione III, nei punti da 13 a 24, si indicano il codice fiscale e i dati anagrafici del percipiente.
Per soggetti i non residenti, ai quali il codice fiscale italiano non sia già attribuito, i seguenti punti devono essere compilati così:
• nei punti 20 e 22, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
• nel punto 23, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella «Elenco dei Paesi e Territori esteri»;
• nel punto 24, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa.
10. Dati relativi a utili e proventi equiparati
Nella Sezione IV devono essere certificati i dati relativi agli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires (residenti o non), esclusi gli utili assoggettati a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva, e i dati relativi ai proventi ed alle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari, a contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e a interessi riqualificati come utili.
I dati relativi agli importi corrisposti nel 2023 devono essere differenziati a seconda dell’esercizio al quale si riferiscono gli utili, considerando la loro differente percentuale di tassazione, come indicato nella tabella che segue.
Nella Sezione IV, al punto 25 va riportato il numero delle azioni o quote, indicandone, in caso di contitolarità, il numero complessivo. La percentuale di possesso delle azioni o quote cointestate si indica nel punto 26. Nel punto 27, che non va compilato per i titoli esteri, si indica l’importo del dividendo unitario, senza troncamenti.
Nei punti 28, 29 e 30 (come per i punti successivi, vale a dire 31, 32 e 33 per i proventi incassati da titoli e strumenti finanziari e 34, 35 e 36 per gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza) si indicano distintamente i dividendi corrisposti al percettore (al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all’estero), formati, rispettivamente, con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, e con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, o formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa.
Le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 del Dpr 917/1986 ( thin cap ), in vigore fino al 31 dicembre 2007, se sono erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate (società controllate e, se persona fisica, familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del Dpr 917/1986), riqualificati come utili vanno riportate nel campo 37. Al punto 38 si riporta l’ammontare degli utili o degli altri proventi, al netto delle imposte applicate all’estero («netto frontiera»). Nel campo 39 devono essere indicati gli utili corrisposti dalle Siiq o dalle Siinq assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.
La misura dell’aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata va indicata nel punto 40. Nei punti 41 e 42, si riportano, rispettivamente, l’importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata. Nel punto 43 dev’essere indicata l’imposta eventualmente applicata all’estero. Il punto 44 si compila con i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale che non concorrono alla formazione del reddito dei soci ai sensi dell’articolo 8 del Dm 23 aprile 2004; questo punto non si compila in presenza dei punti 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.


