Modello Iva 2018: l’esportatore abituale passa dal quadro VC
Per gli esportatori abituali e i relativi fornitori sono previsti specifici adempimenti compilativi da porre in essere nella dichiarazione annuale Iva. Il modello Iva 2018, infatti, è composto anche dai quadri VC e VI, i quali devono essere presentati, rispettivamente, dall’esportatore abituale per dichiarare il plafond e dai cedenti/prestatori per indicare le dichiarazioni d’intento ricevute.
Gli operatori economici che realizzano esportazioni di beni, prestazioni di servizi internazionali o intracomunitari o cessioni di beni verso paesi Ue per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari possono assumere lo status di esportatore abituale, da cui discende la facoltà di acquistare beni senza l’applicazione dell’imposta entro un determinato limite ai sensi della lettera c) del primo comma dell’articolo 8 del Dpr 633/1972, per evitare patologiche posizioni creditorie verso il Fisco.
La soglia è il cd. plafond, determinato dall’ammontare delle operazioni rilevanti al fine della verifica dello status di esportatore abituale e può essere calcolato sulla base delle cessioni effettuate nell’anno solare precedente (plafond fisso) o in funzione delle operazioni intercorse nei 12 mesi precedenti (plafond mobile).
Ai fini della dichiarazione Iva annuale, l’esportatore abituale dovrà compilare il quadro VC, indicando i dati richiesti su base mensile, a prescindere dalla metodologia di calcolo del plafond adottata. Il quadro viene, quindi, ad assolvere due funzioni. La prima riguarda il monitoraggio dell’utilizzo del plafond, indicando nelle colonne 1 e 2 l’ammontare utilizzato distinguendo tra gli acquisti interni/intracomunitari e le importazioni, il cui valore complessivo non deve superare quello riportato in colonna 1 del rigo VC14, relativo alla disponibilità al 1° gennaio 2017.
Si tiene a precisare che il plafond si considera utilizzato al momento di effettuazione degli acquisti, ma deve essere determinato facendo riferimento alla registrazione degli stessi. Occorre, quindi, prestare attenzione e ricordarsi di distinguere i seguenti aspetti:
•determinazione del plafond disponibile: le esportazioni, le cessioni nazionali e intracomunitarie rilevano al momento di registrazione secondo le disposizioni dell’art. 23 del Dpr 633/1972;
•controllo degli importi impiegati del plafond: occorre far riferimento alla data in cui si considerano effettuati gli acquisti interni, intracomunitari e le importazioni ai sensi dell’art. 6 del Dpr Iva, a prescindere dal momento di registrazione.
La seconda funzione svolta dal quadro VC riguarda la verifica della sussistenza della qualifica di esportatore abituale per l’anno 2018. Infatti, le colonne 3 e 4, relative all’anno di imposta 2017, devono essere compilate sia nell’ipotesi di plafond fisso che mobile per dichiarare, rispettivamente, il volume d’affari conseguito mensilmente e l’ammontare delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del 10%. Tale ultimo dato sarà, quindi, il plafond utilizzabile dal 1° gennaio 2018.
Le colonne 5 e 6 devono essere compilate unicamente nel caso di plafond mobile, al fine di espletare le precedenti funzioni.
I fornitori degli esportatori abituali, invece, devono compilare il quadro VI per indicare le dichiarazioni d’intento ricevute. I cedenti/prestatori, infatti, possono fatturare l’operazione in regime di non imponibilità solo nell’ipotesi in cui l’acquirente (esportatore abituale) abbia trasmesso all’agenzia delle Entrate e al fornitore stesso una comunicazione nella quale indica l’importo del plafond disponibile.
Nel caso in cui non fossero sufficienti i righi per indicare i dati relativi a tutte le dichiarazioni di intento ricevute, deve essere utilizzato un altro quadro VI, senza che ciò pregiudichi il numero dei moduli di cui è costituita la dichiarazione.