Adempimenti

Modello Iva 2018: opzione per il regime di cassa all’esordio per le imprese minori

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di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

Le imprese minori, che a seguito delle riforme introdotte dalla legge di Bilancio 2017 dovrebbero determinare il reddito d’impresa secondo il principio di cassa in luogo del principio di competenza, dovranno esplicitare nel modello Iva 2018 l’eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria o del criterio della registrazione.

L’articolo 1 commi 17-23 legge 232/2016 ha introdotto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2017, un nuovo regime naturale per le imprese in contabilità semplificata, ex articolo 66 Dpr 917/1986, cioè per tutti i soggetti che nel periodo d’imposta hanno realizzato:

•un volume annuale di ricavi non superiori a 400 mila euro, nel caso di esercenti prestazioni di servizi;

•un volume annuale di ricavi non superiori a 700 mila euro, nel caso l’attività esercitata ha ad oggetto la cessione di beni.

Come chiarito nella circolare 11/E/2017, tale nuovo regime ha previsto l’applicazione, ai fini delle imposte sui redditi, del principio di cassa, alla stregua degli esercenti arti e professioni per le snc, sas, società di armamento, società di fatto che svolgono attività commerciale, persone fisiche esercenti attività commerciale ed enti non commerciali relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate che rispettano i suddetti requisiti.

Ciò determina che le componenti positive e negative di reddito assumeranno rilievo in base al momento dell’incasso o pagamento delle fatture emesse/ricevute.

In ogni caso, le imprese minori possono optare per la determinazione del reddito, con vincolo triennale rinnovato di anno in anno fino a revoca, alternativamente per:

•il criterio delle registrazioni, secondo cui i registri Iva saranno tenuti senza annotare le date degli incassi/pagamenti, lasciando intendere che queste ultime coincidano con la data della registrazione, in ogni caso è necessario annotare separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva;

•il principio di competenza applicando la “tradizionale” contabilità ordinaria.

In tali ipotesi, allora, sarà necessario in sede di dichiarazione Iva 2018 esplicitare l’eventuale opzione barrando, alternativamente, la casella 1 “Opzione” del rigo VO26 “Tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti per le imprese minori (articolo 18 comma 5 Dpr 600/1973)”, oppure la casella 1 “Opzione” del rigo VO20 “Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori (art. 18, comma 8, Dpr n. 600/1973)”.

Viceversa, nel caso di contribuenti che vogliono transitare dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata, avendone i requisiti, dovranno barrare la casella 2 “Revoca” ddel richiamato rigo VO20.

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