Adempimenti

Modello Redditi Pf: il quadro RE «rimpatria» i cervelli in fuga

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Se il modello di quest’anno ben volentieri accoglie nel nuovo quadro NR i “Paperoni” che si trasferiscono in Italia (si veda articolo di ieri del Quotidiano del Fisco), non è da meno nei riguardi dei cervelli prima in fuga e ora in rientro nella patria, i cosiddetti rimpatriati.

Le novità infatti della modulistica 2018 per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche riguardano anche il quadro RE, nel cui rigo RE21 i soggetti che fruiscono del regime agevolativo previsto dall’articolo 2 della legge 238/2010, ovvero dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (decreto Internazionalizzazione), devono indicare l’ammontare degli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero che non beneficiano dell’agevolazione (si veda anche la Circolare 17/E/2017).

Dovranno pertanto essere indicati in questo nuovo campo rappresentato dalla colonna 2 del rigo RE21 gli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero, ricompresi nella colonna 3 (che accoglie il differenziale tra compensi percepiti e spese deducibili) che non sono agevolabili.

È un’evidenziazione importante in virtù delle caratteristiche proprie delle agevolazioni in commento. Gli incentivi, infatti, sono stati concepiti sotto forma di minore imponibilità del reddito dei lavoratori autonomi risultante dal quadro RE; pertanto, quei redditi che non possono fruire del beneficio devono essere necessariamente scorporati ed evidenziati a parte nelle apposite colonne del rigo RE21.

Ricordiamo i punti salienti delle agevolazioni. La legge 30 dicembre 2010, n. 238 ha previsto benefici per quei soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 e che avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia. In particolare, concorre al reddito imponibile il 20 per cento del reddito percepito dalle lavoratrici oppure il 30 per cento del reddito percepito dai lavoratori. Il regime si applica esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, oggetto della modulistica attuale.

Per il pass di accesso occorre:

•aver risieduto per 24 mesi in Italia prima dell’espatrio;
•essere laureati e aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi;
•aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico;
•trasferire la residenza anagrafica in Italia entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;
•svolgere in Italia attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa.

Altra agevolazione è quella disciplinata dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015, pensata per quei contribuenti esclusi dalla legge 238/2010 poichè non rientrati in Italia in tempi utili.

La norma differenzia i requisiti di accesso a seconda di coloro a cui è rivolta, in particolare a tutti i soggetti sia Ue che extra Ue, anche non laureati, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2016 (comma 1) ovvero ai soggetti laureati Ue, oppure extra Ue con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni.

Il reddito imponibile in tal caso è pari:

•al 70% per l’anno di imposta 2016;
•al 50% a partire dall’anno di imposta 2017.

Per l’anno 2016 è agevolabile solo il reddito di lavoro dipendente, mentre a partire dall’anno 2017 anche quello di lavoro autonomo (solo per i lavoratori autonomi che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 2017 come spiegato dall’interrogazione parlamentare 14 settembre 2017 n. 5-12154).

Si ricorda che le disposizioni dell’articolo 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del Tuir e per i quattro periodi successivi.

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