Monitoraggio fiscale, presunzione di evasione «irretroattiva»
Le norme che sanzionano la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e quelle che prevedono la presunzione legale relativa per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, hanno carattere sostanziale e non procedurale, sono irretroattive e pertanto decorrono dalla loro entrata in vigore, non rendendo applicabile per gli anni pregressi l’istituto del raddoppio dei termini di accertamento. Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctp Milano n. 3479/2018 depositata il 26 luglio.
Arriva un’ulteriore conferma dai giudici di merito sull’irretroattività e sul carattere sostanziale delle previsioni normative ( articolo 12 comma 2, 2bis-ter decreto n. 78/2009 ) sulla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nonché sulla presunzione di evasione per gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
La vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici tributari ambrosiani aveva ad oggetto l’impugnazione , da parte del procuratore generale di un ente ecclesiastico, di un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate recuperava a tassazione una maggiore imposta scaturente da un questionario con cui aveva richiesto alcuni chiarimenti in merito alle attività finanziarie dallo stesso detenute all’estero a partire dal 2008; all’uopo contestava l’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, delle disponibilità detenute all’estero nonché l’omessa tassazione dei redditi maturati in relazione alle medesime.
Il ricorrente eccepiva l’illegittimità dell’avviso sostenendo intervenuta decadenza dal potere accertativo per l’inapplicabilità al caso di specie dell’articolo 12, commi 2 e 2- bis del decreto legge n. 78/2009. L’ufficio , di contro, ribadiva la legittimità del proprio operato in quanto la norma citata sarebbe applicabile anche agli anni d’imposta antecedenti la sua entrata in vigore trattandosi di norma che non apporta alcuna modifica alla natura sostanziale del rapporto tributario né sul quantum dovuto, ma influisce esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova, introducendo una presunzione relativa, che è questione procedurale in quanto attinente alla fase del controllo.
Il collegio provinciale , al di là di ogni altra eccezione proposta, decide di accogliere il ricorso ritenendo assorbente il rilievo della non applicabilità alla fattispecie , ratione temporis, della norma fiscale sopracitata.
Le norme in esame, chiosa il collegio, «hanno carattere squisitamente sostanziale» e lo si desume anche dalla collocazione delle disposizioni in tema di prova nel codice civile e non in quello di rito; tale orientamento , prosegue la Ctp, ha trovato consacrazione anche dai principi espressi da copiosa giurisprudenza di legittimità «nell’ambito della valutazione della prova presuntiva quale delineata dalla legislazione vigente ratione temporis».
D’altronde, conclude il collegio, la natura procedimentale della norma de quo pone, in favore del fisco, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro normativo previgente che , oltre a porsi in contrasto con il tradizionale criterio della sedes materiae che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e dunque di diritto sostanziale e non già nel codice di rito, porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non avrebbe, ad esempio, avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore, pregiudicandone l ’effettivo espletamento del diritto di difesa.
Ricordando quanto detto in premessa l’orientamento maggioritario sul tema è in senso conforme alla sentenza in commento ( ex multis Ctr Toscana,1600/2016 - 4860/2016 e 692-693/2017 Ctr Lombardia ) secondo il quale , trattandosi di norme sostanziali, l’applicazione retroattiva va esclusa.
In senso opposto, insieme a qualche altra isolata pronuncia, si rammenta altra sentenza della Ctr Lombardia ( n. 6015/2016) che , accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio, ha affermato che la norma in questione è da considerare norma procedimentale in quanto non istituisce una nuova tipologia di tributo o di fattispecie impositiva ma regola, «in deroga ad ogni disposizione di legge», le modalità di esercizio del potere impositivo e sanzionatorio relative a fattispecie già costituenti violazioni ex articolo 4, dl n. 167/90.
In ultimo si ritiene di segnalare altra pronuncia della Ctr Lombardia ( n. 2165/2018 / vedasi articolo Sole 24 Ore del 31 maggio «Omissione del quadro RW sempre contestabile») che sul tema ha espresso il principio di diritto in base al quale la contestazione di omessa compilazione del quadro RW è titolo autonomo e sganciato dalla presunzione di evasione, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quinquennale e non quello relativo ai termini per l’accertamento.
Ctp Milano, sentenza 3479/11/2018