Controlli e liti

Monitoraggio sulle partite Iva, partono i controlli del Fisco

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Il Fisco italiano lancia una serie di nuovi controlli in materia di partite Iva. Considerando, infatti, il dilagare delle frodi in materia Iva, in attuazione del principio di cooperazione amministrativa espresso sul piano unionale con il regolamento 904/2010/Ue, l’amministrazione ha fissato criteri e modalità di controllo che consentono all’agenzia delle Entrate la cancellazione della partita Iva e/o l’esclusione della stessa dal Vies.

Il fine è individuare, sulla base di un’analisi del rischio, tutti i soggetti che per caratteristiche o anomalie gestionali risultano, di fatto, privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva. Le nuove regole tendono a colpire non solo i soggetti coinvolti nelle frodi (quali emittenti di fatture false), ma tutti coloro per i quali non risulta provata una reale attività economica.

Con il provvedimento di ieri ( 110418 ) sono state fissate, sul piano operativo, le fasi del controllo a cui sono sottoposti, in via automatica, tutte le partite Iva al momento dell’apertura, per quanto disposto dall’articolo 35, comma 15-bis del Dpr 633/1972, nonché i soggetti passivi che danno comunicazione della loro volontà di effettuare operazioni intracomunitarie con l’iscrizione al Vies. Come precisato al punto 3.4 del provvedimento, questi controlli riguardano tutti i contribuenti nel corso dell’intera vita economica dell’operatore.

I controlli, infatti, possono essere ripetuti ogni qualvolta si verifichino anomalie e incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalle fonti informative in possesso dell’agenzia delle Entrate, acquisiti attraverso le proprie banche dati o attraverso altre banche dati pubbliche o private. La continuità dell’attività ispettiva dell’amministrazione fiscale di certo trova giustificazione nella necessità di garantire, sia sul piano nazionale che unionale, la completezza e l’esattezza dei dati relativi alle partite Iva nazionali nonché delle informazioni contenute nella banca dati ex articolo 17 del regolamento 904/2010/Eu (sistema Vies).

A questo fine, il provvedimento stabilisce che, attraverso procedure automatizzate, sono individuate le situazioni a maggior rischio, la cui valutazione è orientata sugli elementi di rischio riconducibili agli amministratori di una società e in generale al titolare di una partita Iva, alle modalità di svolgimento dell’attività operativa dello stesso, agli adempimenti dei suoi obblighi dichiarativi e di versamento, al collegamento diretto/indiretto con soggetti coinvolti in frodi. I soggetti “a rischio”, così individuati, sono sottoposti a controlli periodici sia di carattere formale – diretti a verificare l’esistenza del soggetto passivo, dell’attività dichiarata e della sua sede – sia di carattere sostanziale – volti a ottenere riscontro riguardo alla corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà del soggetto che opera, della sua attività e della sua sede.

Se dai controlli emerge che il soggetto manchi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti agli articoli da 1 a 5 del Dpr 633/1972, l’ufficio può decidere la cessazione della partita Iva, in quanto non correttamente richiesta o mantenuta. Ciò comporta l’esclusione della stessa dal Vies, ipotesi che potrebbe verificarsi, considerata la gravità del comportamento, anche qualora il soggetto, sebbene sia una partita Iva regolare, sia coinvolto in un fenomeno di frode nell’ambito Ue. È rimessa alla discrezionalità dell’ufficio l’inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie da parte dei contribuenti esclusi; al contrario permane un obbligo qualora sia stato un provvedimento dell’Autorità giudiziaria a stabilirlo o sia l’effetto dell’annullamento in autotut

Provvedimento 110418 del 12 giugno 2017

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