Mora sospesa anche in caso di soccombenza
Per il conteggio degli interessi di mora vanno esclusi i giorni per i quali il giudice ha concesso la sospensione, anche nel caso di soccombenza del contribuente. La sospensione concessa, infatti, è svincolata dall’esito del contenzioso. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia 762/18/17 (presidente Izzi, relatore Baldi).
Una società impugna alcuni accertamenti e, nelle more del giudizio, l’amministrazione iscrive provvisoriamente a ruolo una parte dei tributi accertati, che notifica con cartella il 29 giugno 2010. La Ctp sospende la cartella il 28 luglio, il 20 dicembre rigetta i ricorsi sugli accertamenti e il 12 gennaio 2011 la contribuente paga l’intera somma dovuta.
Il 27 agosto 2014, nonostante il pagamento, la contribuente apprende dalla stampa dell’estratto di ruolo del concessionario che residua un debito per interessi di mora e maggiori compensi di riscossione riferiti alla vecchia cartella.
La società ricorre, lamentando che né gli interessi di mora né i maggiori compensi di riscossione sono dovuti in quanto il pagamento, avvenuto nei 60 giorni, è stato tempestivo: sono passati in tutto 52 giorni, ottenuti sommando i 29 giorni compresi tra data di notifica della cartella e la data di sospensione giudiziale e i 23 giorni tra la data di rigetto dei ricorsi e la data di pagamento.
Il concessionario resiste, sostenendo che il ricorso è inammissibile in quanto l’estratto di ruolo è un atto interno che non viene notificato e, quindi, non può essere impugnato. Secondo l’ufficio, inoltre, la mora va pagata perché, in caso di soccombenza del contenzioso, vanno inclusi anche i giorni per i quali c’era stata la sospensione della riscossione, conteggiando i quali il termine dei 60 giorni non è stato rispettato.
La Ctp dichiara inammissibile il ricorso introduttivo e non entra nel merito, ma la Ctr lo dichiara ammissibile e lo ritiene fondato con le seguenti motivazioni.
Ammissibilità del ricorso. La contribuente non ha impugnato l’estratto di ruolo, ma la pretesa tributaria di cui è venuta a conoscenza tramite l’estratto di ruolo, cioè il debito residuo per interessi di mora e compensi maggiorati. La pretesa tributaria impugnata non è quella “originaria”, scaturente dall’iscrizione a ruolo notificata il 29 giugno 2010 con cartella, bensì quella “successiva” del 27 agosto 2014 desumibile dall’estratto, atto del concessionario che contiene gli interessi maturati successivamente alla notifica della cartella.
Interessi moratori. Il rigetto dei ricorsi, dopo il quale è avvenuto il pagamento dell’intera somma da parte del contribuente, fa cessare la sospensione della riscossione dal 20 dicembre 2011 (data del deposito della sentenza di rigetto).
Compensi maggiorati. Gli importi aggiuntivi non sono dovuti perché l’iscrizione a ruolo è stata pagata, quindi, entro 60 giorni, da calcolarsi escludendo l’intervallo di sospensione. Dal 1° gennaio 2016, però, le modifiche al comma 8-bis dell’articolo 47 del Dlgs 546/92 hanno introdotto l’applicazione degli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa. Ma tale norma non è retroattiva e, quindi, non si applica al caso di specie.