Il CommentoControlli e liti

Mossa vincente: estendere la prassi della rateazione

di Andrea Carinci

Una recente ordinanza della Corte di cassazione (14102/2021) ha riportato all’attenzione degli operatori un problema estremamente sentito ma, fino a oggi, sostanzialmente accantonato. Un problema che la pandemia ha in parte mitigato, sospendendo i pagamenti, ma che ora, in vista della ripartenza e di una tanto auspicata riforma del fisco, è il tempo di risolvere. Soprattutto, perché è un problema la cui soluzione non appare complessa e con vantaggi per tutti, fisco e contribuenti.

Con l’ordinanza citata la Cassazione ha ricordato il proprio consolidato orientamento secondo cui, in caso di omesso versamento delle imposte versate, la comunicazione di irregolarità non è prescritta e si può procedere direttamente a mezzo ruolo. Come ricorda la Cassazione, infatti, l’obbligo di informare il contribuente prima dell’iscrizione a ruolo è previsto solo «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti dalla dichiarazione» (art. 6, co. 5, L. n. 212/2000): incertezze che, con le imposte dichiarate, ovviamente non ci sono. Qual è il problema? Il problema è che talvolta le imprese si finanziano dichiarando le imposte dovute senza corrisponderle, facendo affidamento sulla comunicazione di irregolarità, che consente loro di pagare ratealmente, con il solo aggravio del 10% di sanzioni. Ebbene, per la Cassazione questo non è un percorso garantito; alle imprese però può fare comodo rateizzare il proprio debito, anche se con oneri aggiuntivi. Se questo è il problema, è chiaro che la soluzione naturale è la rateazione.

La rateazione costituisce un importante strumento di gestione dei rapporti tributari per agevolare l’assolvimento dell’obbligazione tributaria. Attraverso la rateazione, il contribuente ottiene la possibilità di ridurre l’impatto finanziario di un debito, dilazionandolo; l’ente impositore agevola il debitore, con ciò riducendo i casi di inesigibilità del credito, venendo comunque compensato del ritardo con gli interessi. Nell’attuale sistema, tuttavia, la dilazione del debito è prevista quasi esclusivamente per i casi di debiti fiscali che risultano a esito di controllo dell’Ente impositore. La rateazione del debito fiscale prevista per la rateizzazione dell’imposta dovuta in base a dichiarazione, costituisce, in effetti, una forma di rateazione circoscritta. Viceversa, le ipotesi più importanti di rateazione sono quelle che hanno a oggetto il debito risultante da un’attività di controllo. È il caso della rateazione sulla comunicazione di irregolarità, che consente di dilazionare il debito a esito del controllo ex artt. 36-bis e ter del D.P.R. n. 600/1973, oppure nell’accertamento con adesione, nell’acquiescenza all’accertamento o alle sanzioni, fino all’ipotesi più importante della rateazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, disciplinata dall’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.

La dilazione del debito costituisce, così, un istituto di amplissimo impiego, che, tuttavia, appare circoscritto alle sole ipotesi di gestione patologica del rapporto tributario. La dilazione risulta concepita, principalmente, come strumento di supporto all’esazione coattiva del debito, nella convinzione che il debitore che assolve il suo tributo spontaneamente non ha bisogno di dilazionare il debito. Sennonché, questa è una convinzione errata, come dimostra la prassi che talvolta porta le imprese a finanziarsi non pagando le imposte dichiarate, per aspettare la comunicazione di irregolarità sì da poter pagare il debito rateizzato. Perché non estendere allora la dilazione del pagamento anche ai debiti da autodichiarazione? Perché continuare a costringere alcune imprese a ritardare i pagamenti solo per poter accedere alla rateazione del debito, imponendo loro di pagare, oltre agli interessi, anche le sanzioni (se non anche l’Agente della Riscossione)? La rateazione del debito è una soluzione win-win: senza rateazione, oggi, l’Erario ritarda l’incasso di quanto dovuto, perché il contribuente inizia a pagare solo dopo l’esito del controllo e la notifica della comunicazione. Senza dimenticare i rischi di affidare la riscossione ad atti impositivi impugnabili. Se si consentisse al contribuente di rateizzare direttamente il proprio debito in autoliquidazione, si permetterebbe allo stesso di diluire il peso finanziario, senza l’aggravio di sanzioni; tutto questo, inoltre, senza pregiudicare le entrate dell’Erario, cui spetterebbero gli interessi e che potrebbe iniziare a ricevere subito il pagamento delle imposte dovute. Visti gli incoraggianti risultati ottenuti con l’ampliamento della rateazione nell’ambito della riscossione coattiva, sembra giunto il tempo per estendere l’ambito di applicazione della dilazione ai pagamenti nei versamenti spontanei.