Motivazione approfondita per l’avviso di classamento Docfa
Il vincolo della motivazione dell’avviso di classamento viene soddisfatto mediante la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, esclusivamente nel caso in cui gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente istante non vengano disattesi dall’ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita scaturisca da una differente valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. In caso contrario, pertanto, la motivazione dovrà risultare maggiormente approfondita e rappresentare le difformità riscontrate per garantire al contribuente il totale esercizio del diritto di difesa, oltre a circoscrivere il perimetro del potenziale contenzioso. A precisarlo è l’ ordinanza 12425/2018 della Cassazione .
Relativamente agli avvisi di classamento notificati a rettifica di una rendita catastale proposta con variazione Docfa, due coniugi hanno impugnano per Cassazione il rigetto dell’appello avverso la bocciatura dell’impugnazione della sentenza di primo grado.
I contribuenti hanno denunciato la violazione dell’articolo 3 della legge 241/1990, dell’articolo 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) oltre alla violazione dell’articolo 2697 del Codice civile in quanto, il giudice di appello, non ha rilevato l’inidoneità motivazionale degli avvisi di rettifica.
Per il collegio di legittimità il ricorso è risultato fondato in quanto, in forza dei principi già affermati dalla Suprema corte e per i quali, nell’ambito del classamento degli immobili, nel caso in cui l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’articolo 2 del Dl 16/1993, convertito dalla legge 75 del 1993 e dal Dm 701 del 1994 (procedura Docfa), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento risulta essere soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se, gli elementi di fatto indicati dal contribuente, non siano stati disattesi dall’ufficio e, l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita, derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.
La Suprema corte (ordinanza 3394/2014) aveva già ritenuto che, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura Docfa, l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni fornite dal contribuente debba contenere un’adeguata motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando pertanto che l’ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente mediante la Docfa sia stata disattesa.
A parere dei giudici di legittimità, pertanto, tali principi non sono risultati correttamente applicati dalla Ctr laddove ha rigettato le censure in ordine alla motivazione dell’avviso di accertamento, facendo riferimento alle risultanze del verbale di sopralluogo del 25 giugno 2014, che tuttavia non sono state rappresentate all’interno dell’avviso di accertamento.
Cassazione, ordinanza 12425/2018