Controlli e liti

Multe stradali, fuori dalla sanatoria le infrazioni estere

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di Marco Ligrani

Anche le multe stradali possono rientrare tra le voci “rottamabili”, ma con alcune avvertenze rispetto agli importi definibili e con l’esclusione di quelle per infrazioni commesse all’estero.

Vedi le risposte degli esperti al Forum sulla rottamazione

Dopo l’iniziale esclusione prevista dalla prima versione della norma, l’articolo 6 del Dl 193/2016 sulla rottamazione dei ruoli ha ammesso l’adesione alla definizione agevolata anche per i carichi aventi per oggetto le infrazioni al Codice della strada. È stata soppressa dal comma 10 riguardante le esclusioni dall’applicazione della norma, la lettera e-bis), riguardante - appunto - le sanzioni derivanti da multe stradali.

Pertanto, in base al comma 11 della disposizione, per i ruoli riguardanti le sanzioni relative al Codice della strada l’adesione alla rottamazione esclude la sola applicazione degli interessi di mora, compresi quelli per ritardato pagamento (previsti dall’articolo 27, comma 6, legge 689/81). In questi casi le sanzioni rappresentano il contenuto stesso del ruolo e non un accessorio, come accade nel caso dei ruoli tributari e previdenziali. Pertanto l’adesione non consente la cancellazione della multa in sé.

Resta ferma la condizione dell’affidamento a Equitalia. Essendo ricompresa nel corpo dell'articolo 6, infatti, la misura soggiace alle previsioni di carattere generale. Inoltre, i ruoli sanzionatori devono riguardare le annualità comprese tra il 2000 e il 2016 e devono sussistere alla data del 31 dicembre 2016.

Particolare è la situazione in cui la violazione sia stata commessa all’estero. In questo caso potrebbe sorgere il dubbio circa la definibilità dei ruoli. Ma la risposta non può che essere negativa: al di là delle norme oggetto della violazione (che non sono quelle del Codice della strada italiano), si tratta di crediti riconducibili a uno Stato straniero, che anche le Entrate - pur senza menzionarle espressamente - hanno escluso dalla definizione agevolata nella circolare 2/E del 2017. Si legge al par. 3) che devono considerarsi esclusi «anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’Unione europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione Ocse o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione».

Come precisato dalla stessa Equitalia nella seconda parte delle risposte fornite ai quesiti formulati dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma (quesito n. 16), in materia di multe stradali il codice tributo 5243 non è̀ dovuto in quanto voce di interessi, mentre non sono definibili i codici 5242 (relativo alla sanzione) e il codice 5354 relativo al recupero delle spese.

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