Navigazione, Iva in mare senza sanzioni al fornitore
La pubblicazione ieri dell’attesissima risoluzione 6/E sulla non imponibilità Iva delle imbarcazioni utilizzate in alto mare dà contenuto alla precedente risoluzione n 2/E/2017 e chiarisce la responsabilità del fornitore di beni e servizi all’armatore escludendo, in caso di comportamento diligente, l’applicabilità nei suoi confronti delle sanzioni relative all’irregolare applicazione del regime dell’articolo 8-bis. Inoltre, altro chiarimento di particolare interesse è che i nuovi criteri interpretativi introdotti nel 2017 con la risoluzione 2/E non hanno effetto retroattivo, ma decorrono dalla data di pubblicazione del documento di prassi, vale a dire dal 12 gennaio 2017.
Passando al contenuto della risoluzione, cioè la determinazione della percentuale del 70% dei viaggi in alto mare, seppure resti confermato il generale riferimento al dato storico, i chiarimenti forniti rispondono al principio di effettività non solo con riguardo al caso della nave nuova (già affrontato dalla 2/E) ma anche ad altre ipotesi di obiettiva discontinuità nell’utilizzo, con possibilità di riferire la verifica al periodo ex ante o ex post «secondo il criterio scelto dal contribuente», ed «anche infra-annuale» di competenza del nuovo armatore, proprietario o utilizzatore.
Con riguardo alla documentazione ufficiale si precisa chi sia il soggetto titolato a fornirla e quali i documenti che vi rientrano, ma l’aspetto più interessante è nei chiarimenti per il caso in cui il soggetto acquirente non sia in grado di esibire al fornitore tale documentazione. In tal caso può «farsi ricorso ad una dichiarazione dell’armatore … diretta ad attestare al fornitore che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare». Tra gli elementi essenziali della dichiarazione sono l’indicazione delle motivazioni di tale impossibilità, i documenti probatori rilevanti; viene precisato che laddove la dichiarazione sia resa in relazione all’uso previsto della nave, il “dichiarante” (quindi l’armatore o soggetto allo stesso riconducibile) è tenuto a verificare a consuntivo se la percentuale è stata raggiunta ed eventualmente comunicare al proprio fornitore che le condizioni non sono soddisfatte ed occorre regolarizzare l’imposta a suo tempo non assolta.
Tra le precisazioni più opportune in termini di “viaggio” è la possibilità che i porti di partenza e arrivo coincidano.
Viene premiata, come evidenziato, la condotta diligente del contribuente e stabilita la non applicabilità ex articolo 5 del Dlgs 472/97 delle sanzioni nei confronti del fornitore che abbia applicato il regime di non imponibilità Iva sulla base della dichiarazione del cessionario o committente che in sede di controllo risultasse non supportata dalla documentazione ufficiale. La tutela del fornitore non si spinge ad imposta e interessi in caso di accertamento, per cui resta la possibilità di rivalsa – contrattuale o giudiziale – nei confronti del cliente-armatore. La responsabilità del fornitore viene confermata soltanto per le violazioni sostanziali dovute all’esistenza di una condotta fraudolenta.