Controlli e liti

Nei Comuni conto alla rovescia per la rottamazione quater

Sessanta giorni per aderire alla definizione agevolata e stabilire le scadenze. Basta ritardare il pagamento di una sola rata per decadere dalla procedura agevolata

di Luigi Lovecchio

Sessanta giorni di tempo ai comuni per introdurre la rottamazione quater delle ingiunzioni fiscali. La legge di conversione del decreto Bollette (Dl 34/2023), approvata il 25 maggio in via definitiva e attesa lunedì in Gazzetta, apre alla estensione della definizione agevolata agli enti che non si sono avvalsi di agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva delle proprie entrate.

Le regole sono in larga parte mutuate da quella nazionale, con libertà ai comuni non solo di decidere se recepire la nuova rottamazione ma anche di stabilire le scadenze. Il regolamento attuativo deve essere approvato, come detto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La sanatoria ha un ambito oggettivo potenzialmente coincidente con quello relativo alle cartelle di pagamento. Quest’ultimo riguarda gli affidamenti eseguiti fino al 30 giugno 2022. Nei comuni che non si avvalgono di Ader, tuttavia, l’affidamento del carico potrebbe anche non esserci. Si pensi ad esempio all’ipotesi della riscossione diretta da parte degli enti locali. Da qui l’esigenza di adattare la previsione statale. Gli strumenti di riscossione coattiva nel settore delle entrate comunali sono due: a) l’accertamento esecutivo, entrato in vigore nel 2020; b) l’ingiunzione fiscale.

Nella prima eventualità, si ritiene che un riferimento valido possa essere rappresentato dal decorso del sessantesimo giorno dalla notifica dell’accertamento, data a partire dalla quale l’avviso è divenuto titolo esecutivo, idoneo ad avviare il recupero forzoso. E in realtà questa data dovrebbe rappresentare in tutti i casi il termine cui guardare, anche nelle ipotesi in cui il comune abbia affidato a terzi il recupero coattivo, considerata la difficoltà di ricostruire con certezza la data di trasmissione del carico al concessionario abilitato. Ne deriva che potranno beneficiare della rottamazione gli accertamenti esecutivi per i quali al 30 giugno 2022 fosse già decorso il suddetto termine di 60 giorni dalla notifica.

Qualora invece il titolo esecutivo sia rappresentato dall’ingiunzione fiscale, il riferimento naturale sembra essere la data di emissione della stessa, risultante, ad esempio, dal numero di protocollo, e non necessariamente quella di notifica. Se dunque l’ingiunzione è stata emessa entro il 30 giugno se ne potrà chiedere la rottamazione.

I vantaggi della definizione locale sono gli stessi di quelli nazionali: annullamento di sanzioni, interessi e aggio. Si pagano dunque solo la sorte capitale, le spese di notifica e eventuali spese per procedure esecutive.

La tempistica è liberamente modulabile dal comune, a partire dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di definizione. Il numero delle rate, l’importo e la scadenza di ciascuna di esse sono decise dal comune, il quale dunque potrebbe anche approvare un piano di dilazione maggiore dei 5 anni stabiliti per i rapporti con Ader. Come pure potrebbero essere evitate le prime due maxi rate della rottamazione statale, pari ciascuna al 10% del totale, in favore di una “spalmatura” omogenea del debito per tutta la durata della rateazione. Di conseguenza, è rimesso al comune anche il termine per l’invio della liquidazione delle somme dovute al contribuente. Non è invece contemplata la tolleranza di 5 giorni di ritardo. È infatti disposto che il ritardo nel pagamento anche di una sola rata determina la decadenza della procedura agevolata.

La novella inoltre introduce la facoltà di deliberare lo stralcio dei mini debiti di importo non superiore a 1.000 euro, derivanti da ingiunzioni fiscali emesse entro il 31 dicembre 2015. Le modalità sono omogenee a quelle stabilite per gli affidamenti ad agenzia delle Entrate-Riscossione.

Questo significa che i comuni potranno: a) adottare lo stralcio totale, con azzeramento dell’intero debito residuo; b) adottare lo stralcio parziale, con azzeramento automatico delle sole somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale; c) non aderire ad alcuno stralcio. In tale ultima eventualità, resterà sempre salva la facoltà del debitore di chiedere la rottamazione delle ingiunzioni, secondo le regole ordinarie.

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