Nei nuovi bilanci i conti «dividono» le imposte
Le imposte relative agli esercizi precedenti devono essere contabilizzate nella voce 20 se dirette e nella voce B14 se indirette.
Questo è quanto prevedono l’Oic 12 e l’Oic 25 a seguito dell’eliminazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico, prevista a partire dall’esercizio 2016 (se solare).
Cosa cambia
Questa nuova modalità di classificazione incide anche sulla determinazione del:
risultato operativo lordo dello schema di conto economico, quale differenza tra ricavi della voce A e costi della voce B, che assume rilievo sia nei rapporti verso i terzi (banche, dipendenti, fornitori, clienti), sia ai fini fiscali (ad esempio, per il calcolo dell’Irap e degli interessi passivi deducibili);
tax rate, quale rapporto tra il risultato ante imposte e le imposte dirette dell’esercizio.
Nel paragrafo dedicato alle «motivazioni alla base delle decisioni assunte», il nuovo principio contabile Oic 12 prevede una distinta collocazione per le imposte, dirette o indirette, degli esercizi precedenti, derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento o di rettifica e altre situazioni di contenzioso, o dall’utilizzo di strumenti deflativi del contenzioso (ad esempio, adesione agli avvisi di accertamento, eccetera), o dovute a seguito di ravvedimento operoso nelle sue diverse forme tecniche e temporali (ad esempio, post consegna del processo verbale di constatazione al termine delle verifica fiscale).
Imposte dirette
Per le imposte dirette, viene chiarito (paragrafi 100 e 101) che esse devono essere classificate nella voce 20 «imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate», comprendendo anche i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi).
Alla medesima voce 20 deve essere imputata anche la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso o di un accertamento, a fronte di cui era stato stanziato un fondo imposte. Con questo trattamento contabile dell’eccedenza o della carenza del fondo (prima entrambe classificate nella parte straordinaria), il tax rate della società diventa di lettura più complessa, poiché la voce 20 comprenderà anche le sanzioni, gli interessi e le imposte relative ad esercizi precedenti. È però opportuno aggiungere che il principio contabile 25 (paragrafo 27) richiede che la voce 20 sia divisa in quattro voci distinte, da commentare adeguatamente in Nota integrativa: imposte correnti; imposte relative ad esercizi precedenti; imposte differite ed anticipate ; proventi da consolidato. Lo stesso paragrafo ricorda che la contropartita patrimoniale delle imposte relative ad esercizi precedenti può essere costituita dalla voce B2 – Fondo imposte (Oic 31, paragrafo 16) o dalla voce D12 debiti tributari (Oic 19, paragrafo 33), a seconda delle caratteristiche della passività tributaria: se probabili o di ammontare indeterminato nel fondo imposte, se certe e determinate tra i debiti tributari.
Imposte indirette
Per quanto attiene agli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), l’Oic 12 prevede che siano classificati nella voce B14 «oneri diversi di gestione». La differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso o dell’accertamento a fronte di cui era stato stanziato un fondo imposte va rispettivamente classificata nella voce A5 «altri ricavi e proventi», ovvero nella stessa voce B14) «oneri diversi di gestione».
Sanzioni e interessi
Un’ultima annotazione sulle sanzioni e interessi, che l’Oic 12 include quali costi accessori nella stessa voce in cui sono contabilizzate le imposte: l’ammontare degli interessi e delle sanzioni (sia considerate singolarmente sia cumulate) potrebbe, in molti casi, essere piuttosto rilevante, e anche eccedente, rispetto alle imposte dovute, siano dirette o indirette. Ci si chiede se, in tali casi, le sanzioni e gli interessi non siano meglio classificabili in B14 (sanzioni) e in C17 (interessi), al fine di meglio rappresentare la situazione economica e, per le imposte dirette, non inficiare il calcolo del tax rate.
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