Imposte

Nel calcolo del patent box anche l’indennizzo per il brevetto

L’interpello 821: importi pagati da terzi a seguito di un contenzioso tra i proventi agevolati

di Luca Gaiani

Il patent box agevola anche i proventi derivanti da indennizzi pagati da terzi, a seguito di un contenzioso giudiziario, per l’utilizzo improprio dei beni immateriali dell’impresa. Lo chiarisce la risposta a interpello 821/2021 diffusa peraltro dopo l’abrogazione del regime agevolato attuata dal decreto fisco lavoro.

Il caso

L’interpello 821 riguarda una società titolare di un brevetto che è stato oggetto di utilizzo improprio da parte di un’impresa terza. A seguito di una lite giudiziaria instaurata con l’utilizzatore, quest’ultimo è stato condannato a erogare alla società titolare del brevetto un risarcimento danni. In esecuzione della sentenza, le parti hanno sottoscritto, nell’anno 2021, un accordo transattivo avente ad oggetto la concessione di una licenza d’uso retroattiva a fronte del pagamento, alla società proprietaria del brevetto, di una somma una tantum a titolo di canone.

La società intendeva avviare dal 2021 (con opzione nel modello Redditi 2022) il regime del patent box con riferimento a tale brevetto e chiede alle Entrate se l’indennizzo percepito possa essere considerato come provento rilevante per l’agevolazione, nonché a quale periodo di imposta esso vada imputato.

L’imputazione temporale

L’Agenzia, dopo aver ricordato le modifiche apportate dal Dl 146/2021 (e dunque l’impossibilità di optare per il patent box a partire dall’esercizio 2021, come chiarito definitivamente dal comma 10 della legge 234/2021) , affronta comunque le problematiche evidenziate dall’istante. In merito all’esercizio di imputazione fiscale del canone (indennizzo) per l’uso del brevetto, la risposta 821 fa presente che si tratta di sopravvenienza attiva riconducibile all’articolo 88, comma 3, lettera b) del Tuir, quale provento conseguito a titolo di indennità per il risarcimento di danni.

Per l’imputazione temporale delle sopravvenienze attive, precisa ancora la risposta 821, valgono, in assenza di disposizioni specifiche, le ordinarie regole di competenza previste dai principi contabili (principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del Tuir). L’Agenzia, senza affrontare espressamente il quesito posto, conclude affermando che, qualora l’imputazione del provento al bilancio civilistico del 2021 sia conforme alle regole contabili, lo stesso assumerà rilevanza anche ai fini della determinazione dell’imponibile Ires e Irap di tale periodo di imposta.

L’ambito applicativo

Venendo, invece, al quesito principale, e dunque se un provento da indennizzo per l’utilizzo improprio di un bene immateriale rientri nell’ambito applicativo del patent box, l’Agenzia risponde affermativamente. La somma una tantum è di fatto percepita a fronte della licenza d’uso concessa per l’utilizzo di un brevetto ed è dunque riconducibile all’ambito dell’articolo 7, comma 2, del Dm 28 novembre 2017 secondo cui, nel caso di concessione in licenza dei beni agevolati, «il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi». Pertanto, l’indennizzo una tantum avrebbe potuto concorrere alla formazione del reddito agevolato qualora il regime fosse stato ancora applicabile per il 2021.

La società, aggiungiamo, neppure potrà usufruire del nuovo regime introdotto dall’articolo 6 del Dl 146/2021 in quanto esso agevola i costi sostenuti per la ricerca e sviluppo su beni immateriali e non invece i proventi derivanti dal loro utilizzo come accadeva con il patent box.

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