Nel calcolo del Rol fiscale si considerano per primi i fondi tassati ante 2019
Con la regola transitoria si imputano prima le poste tassate nel vecchio regime
Per il calcolo del Rol fiscale, l’utilizzo di fondi tassati che si erano stratificati in parte ante e in parte post 2019 si imputa preliminarmente agli importi più datati. Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello 876/2021 dell’agenzia delle Entrate che esamina la norma transitoria contenuta nel Dlgs 142/2018 per il transito dalla disciplina contabile a quella fiscale della soglia di deduzione degli interessi passivi.
L’interpello oggetto della risposta 876 riguarda una società alle prese con il calcolo del Rol fiscale, previsto, quale limite di deducibilità degli oneri finanziari, dall’articolo 96 del Tuir. Fino al 2018, il Rol si determinava sulla base dei dati del conto economico, prescindendo dalla loro rilevanza fiscale. Dal 2019, a seguito delle modifiche del Dlgs 142/2018, si è passati ad una quantificazione delle voci del Rol secondo gli importi fiscali. I costi della produzione rilevano se nei limiti in cui sono deducibili mentre i proventi se e nella misura in cui sono imponibili. Una norma transitoria prevede che se le voci del Rol, dal 2019 in avanti, rappresentano rettifiche di segno opposto di importi già iscritti (e considerati nel calcolo del Rol contabile) fino al 2018, esse si assumono ancora in base al valore contabile. Ad esempio, un compenso ad amministratore iscritto per competenza nel 2018 (e non dedotto perché non pagato), che ha influenzato negativamente il Rol di tale anno, non genera alcuna riduzione del Rol a seguito del pagamento avvenuto nel 2019 pur in presenza, in tale esercizio, di un costo fiscalmente deducibile (variazione in diminuzione).
Il caso oggetto dell’interpello si riferisce al movimento svalutazioni tassate iscritte su rimanenze di magazzino. Innanzitutto, chiarisce l’Agenzia, l’accantonamento tassato stanziato nel 2019 per svalutare il magazzino, anche se riferito a rimanenze formatesi in esercizi precedenti (e rilevanti per il Rol contabile di tali anni), non va considerato ai fini della norma transitoria e va quindi quantificato pari a zero per il Rol fiscale (che dunque non viene ridotto dall’accantonamento). Il minor valore (anche fiscale) delle rimanenze avrà impatto sul Rol fiscale (riducendolo) quando le stesse verranno realizzate.
Il rilascio a conto economico, nel 2019, di un fondo svalutazione tassato iscritto nel 2018 (rilevante per il Rol di tale anno), dovrà concorrere a formare il Rol per l’importo contabile, nonostante si tratti di un provento non fiscalmente rilevante. Neppure si dovrà considerare una variazione in diminuzione del 2019 per il realizzo di rimanenze già svalutate contabilmente nel 2018, applicandosi la valorizzazione contabile (pari a zero).
Infine, si chiarisce che lo storno di fondi tassati formati in parte ante e in parte post 2019 va imputato prioritariamente agli strati più vecchi. Ad esempio, fondo tassato di 1.000 (di cui 700 accantonati nel 2018 e 300 nel 2019): l’utilizzo come provento (non imponibile) nel 2020 per 500 va prelevato dallo strato più vecchio e dunque rileverà nell’importo contabile (e non fiscale) per il calcolo del Rol di tale anno.