Nel caso di più attività, gli Isa si applicano a quelle che producono reddito d’impresa
Se il contribuente svolge diverse attività, per alcune delle quali dichiara reddito d’impresa e per altre redditi appartenenti a categorie reddituali non interessate all’applicazione degli Isa, lo stesso sarà tenuto all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in relazione alle sole attività per le quali è dichiarato reddito d’impresa.
È quanto chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta all’ interpello 418 pubblicato nella giornata di ieri formulato da un contribuente imprenditore ittico.
L’agricoltore, pensava di dover essere esonerato dall’applicazione degli Isa, poiché le due attività esercitate, una in regime fondiario (quella prevalente) e l’altra in reddito d’impresa (quella secondaria) in realtà appartengono a due codici diversi, ma che confluirebbe entrambe nello stesso Isa.
Di parere diverso è l’agenzia delle Entrate, che ribadisce un criterio di carattere generale, ossia che compilano i modelli Isa solo i soggetti che svolgono le attività agricole non rientranti nel reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Tuir (agriturismo, allevamento di animali eccedenti il limite di reddito agrario, attività connesse, produzione di energia elettrica) e che optano per la determinazione del reddito in base ai costi e ricavi. Nel caso di specie, dunque, il contribuente risulta esonerato per l’attività esercitata in regime di reddito fondiario, mentre soggetto ad Isa per la sola attività in reddito d’impresa.
A ben vedere l’agenzia delle Entrate non ha fatto altro che riprendere i concetti già in precedenza espressi con la circolare 20/E/2019 (paragrafo 7.3.) nell’ambito della quale era stato puntualizzato quanto segue in relazione all’applicazione del regime premiale, in un caso del tutto analogo a quello oggetto dell’interpello di cui sopra (risposta 411/2019).
Nel caso in cui l’unica attività esercitata in reddito d’impresa fornisca un risultato di affidabilità pari a 9, sarà possibile per il contribuente fruire “interamente” del beneficio premiale relativo all’esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti relativi all’Iva, alle imposte dirette e all’Irap, nonché quella per la quale è previsto il visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva; non vi è, infatti, alcun ostacolo in questo senso derivante dalla circostanza che la dichiarazione Iva (o dei redditi/Irap) riguardi anche attività escluse dall’applicazione degli Isa.
Per le stesse motivazioni il contribuente potrà fruire anche dei benefici premiali relativi all’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito e alla riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e all’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), entrambi con riferimento alla sola attività soggetta agli Isa.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 418/2019
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