Imposte

Nel cassetto fiscale spunta il bonus sanificazione maggiorato: come e quando usarlo

L’importo è stato caricato «tacitamente» e si ritiene possa essere usato in F24 anche dopo il 16 dicembre

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di Giorgio Gavelli

Il maggior credito compensabile (o cedibile) relativo al bonus sanificazione ed acquisto Dpi è approdato in questi giorni nel cassetto fiscale dei contribuenti che entro il 7 settembre ne avevano fatto richiesta. Si tratta del bonus cui all'articolo 125 del Dl Rilancio, incrementato grazie alle maggiori risorse rese disponibili dal Dl Agosto. L'indicazione del maggior importo, tuttavia, è avvenuta in assenza di un provvedimento ufficiale e anzi nel silenzio delle Entrate, per cui non saranno molti i contribuenti che l'avranno potuto utilizzare nel modello F24 in scadenza il 16 dicembre.

L’utilizzo oltre il 16 dicembre
Chi non ha avuto modo di verificare il proprio cassetto fiscale per tempo potrà utilizzare il bonus, ad esempio, il prossimo 16 gennaio (oppure cederlo a terzi entro il 31 dicembre 2021), a patto naturalmente che le spese indicate nell'istanza siano state effettivamente sostenute. Ricordiamo, infatti, che nell'istanza presentata entro il 7 settembre i soggetti interessati potevano inserire non solo le spese eleggibili effettivamente sostenute sino ad agosto, ma anche quelle previste entro fine anno. Ovviamente, il credito può essere utilizzato solo nella misura in cui esso è stato legittimato da costi effettivamente sostenuti e documentati.

Le regole base e l’extra budget
Ma facciamo un passo indietro. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è disciplinato dall'articolo 125 del Dl 34/2020. Compete alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e, in presenza di determinati requisiti, anche ai soggetti che gestiscono strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. Con la circolare 20/E/2020, le Entrate hanno fornito i chiarimenti sulle modalità applicative e il provvedimento attuativo è stato varato lo scorso 10 luglio (prot. 259854). All'invio della comunicazione telematica da parte degli interessati, ha fatto seguito il provvedimento 302831 dell'11 settembre, con cui è stata individuata la percentuale di fruibilità del credito, ottenuta dal rapporto tra 200 milioni di euro (stanziati dal Dl Rilancio) e l'importo del credito d'imposta teorico sulle spese comunicate pari a quasi 1,3 miliardi (1.278.578.142 euro per la precisione). La percentuale è stata, quindi, del 15,6423%. In pratica, il tax credit effettivo, parametrato alle spese sostenute, è stato, in prima battuta, pari al 9,385% (15,6423% del 60%).

Con la legge di conversione del decreto Agosto (articolo 31, Dl 104/2020) sono state incrementate le risorse finanziarie di 403 milioni di euro, «dirottandole» dal bando Inail di cui all'articolo 95 del Dl 34/2020. Tale importo, aggiungendosi ai 200 milioni originari, ha portato lo stanziamento a 603 milioni di euro. Ne consegue che la misura del credito d'imposta teorico sulle spese comunicate è diventato pari al 47,1618%, che corrisponde ad un tax credit effettivo del 28,30% circa.

Ad esempio, se le spese effettivamente sostenute e comunicate sono state pari a 45.000 euro (credito teorico iniziale di 27.000 euro, pari al 60% delle spese), con il provvedimento dell'11 settembre il contribuente ha potuto beneficiare di un credito di 4.223 euro (15,6423% di 27.000), mentre ora si rendono disponibili altri 8.511 euro, portando il totale a 12.734 (47,1618% di 27.000), che corrisponde circa al 28,3% delle spese sostenute.

La compensazione in F24
Pur in mancanza di ufficializzazione, si deve ritenere che l'indicazione nel cassetto fiscale del maggior importo abbia dato un via libera alla compensazione (con il codice tributo “6917”) già nel modello F24 in scadenza il 16 dicembre. O, quanto meno, non ci dovrebbero essere conseguenze per chi così si fosse comportato in assenza di istruzioni diverse.

Ricordiamo, per completezza, che questo importo non rientra nel limite complessivo degli 800.000 euro di aiuti previsti dal Temporary Framework approvato dalla Commissione UE (Circolare n. 20/E/2020).

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