Imposte

Nel lease back indiretto plusvalenza imputata a conto economico

Secondo la risposta a interpello 198, non è abusiva la deduzione di sopravvenienze passive da asset immateriali

di Alessandro Germani

Nell’ipotesi in cui una società effettui un lease back «indiretto» ovvero si interponga tra essa e la società di leasing la controllante, la plusvalenza si imputa comunque a conto economico in base al contratto di locazione finanziaria. Ciò anche fiscalmente, valendo la derivazione rafforzata, per la risposta a interpello 198/2023.

Una società che noleggia impianti ai clienti li acquista dai produttori e si finanzia con dei lease back. Ciò comporta, ex 2425-­bis comma 4, del Codice civile, la ripartizione della plusvalenza a conto economico in base al contratto di leasing. Laddove la società operi con un lease back «indiretto», cioè venda i beni alla propria controllante, che si interpone per poi rivenderli alle società di leasing, contabilmente si comporta allo stesso modo. E ciò avrebbe anche rilevanza anche fiscale. La casistica non è espressamente prevista dai principi contabili. Perciò in base all’Oic 11 paragrafo 4 si guarda a casi simili trattati dai principi contabili o, in mancanza, alle finalità ed i postulati di bilancio. L’Agenzia nell’avallare l’impostazione evidenzia il punto 17 della sezione motivazioni dell’Oic 11 in tema di rappresentazione sostanziale, laddove si precisa che «la finalità è anche quella di non avere rappresentazioni contabili disomogenee in presenza di transazioni economicamente omogenee. Infatti, se per ottenere una determinata posizione finanziaria o economica sono necessari una serie di contratti, oppure uno solo, ciò non può fare la differenza in termini di rappresentazione del bilancio». Via libera, quindi, anche ai fini Ires e Irap in base alla derivazione rafforzata.

Una società italiana ha acquistato dalla propria consociata svizzera una licenza per lo sviluppo di un farmaco. Il progetto è poi abortito e ha quindi svalutato l’asset immateriale. Essendo poi venuta meno la titolarità della licenza nei confronti del partner americano, ha definitivamente stralciato l’asset, ritenendo che si tratti della sopravvenuta insussistenza di attività, deducibile ex articolo 101, comma 4, del Tuir. Poiché la licenza era incorporata nella partecipata svizzera, l’operazione alternativa sarebbe stata quella di mettere in liquidazione la società svizzera conseguendo poi una minusvalenza deducibile (articolo 101, comma 1) in quanto la partecipata non aveva i requisiti per la Pex. Chiede quindi se vi siano profili di abuso del diritto fra le due opzioni. La risposta 199 dell’Agenzia è di apertura, non sussistendo l’indebito vantaggio fiscale in quanto la deduzione di una sopravvenienza passiva connessa all’asset immateriale in luogo della deduzione (integrale) di una minusvalenza connessa alla partecipazione è un’alternativa riconosciuta fisiologicamente dal sistema.

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