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Nel modello Iva 2025 le variazioni alle aliquote e il tax free shopping ridotto a 70 euro

Introdotto anche un nuovo rigo nel campo 2 relativo all’Iva di gruppo per indicare i crediti trasferiti dalle controllate tornate operative

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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Presentate dall’agenzia delle Entrate le novità del modello Iva 2025 e delle relative istruzioni, nel corso del convegno AssoSoftware dal titolo «Le novità e gli impatti sullo sviluppo del software fiscale, lavoro e gestionale», che si è tenuto nei giorni 27 e 28 novembre.

Per comprendere meglio le modifiche che sarà necessario apportare alla modulistica Iva 2025, è utile fare una breve disamina delle novità normative che sono intervenute in ambito Iva nel corso del 2024.

Tra le principali vanno segnalate:

  • l’aliquota del 5% prevista dall’articolo 5 del decreto Omnibus (Dl 113/2024) per l’attività sportiva invernale e per la filiera equina;
  • l’aliquota del 10% prevista dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) per i prodotti per l’igiene femminile e per i prodotti infanzia (articolo 1, comma 45), nonché per i pellet limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio (articolo 1, comma 46);
  • l’aliquota del 10% prevista dal decreto Anticipi (Dl 145/2023) per gli integratori alimentari (articolo 4-ter);
  • l’applicazione dell’esenzione Iva prevista dal decreto Anticipi (Dl 145/2023) per le prestazioni di chirurgia estetica (articolo 4 quater);
  • la riduzione dell’importo minimo a 70 euro per l’effettuazione di cessioni non imponibili a viaggiatori extra-Ue, ai sensi dell’articolo 38-quater Dpr 633/1972, a decorrere dal 1° febbraio 2024 prevista dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023 - articolo 1, comma 77).

Le citate novità normative non hanno però alcun impatto sui modelli dichiarativi Iva/2025, Iva TR e Lipe.

A seguire va segnalata l’estensione dell’utilizzo del modello F24 elementi identificativi per l’immatricolazione degli autoveicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano, prevista anch’essa dalla legge di bilancio 2024 (legge 213/2023, articolo 1, comma 93).

In questo caso l’effetto sarà solo a livello di istruzioni del quadro VM del modello Iva/2025 e del rigo VP10 della Lipe, che saranno allineate in riferimento alle nuove fattispecie di compilazione del quadro stesso.

Proseguendo, il decreto Adempimenti (Dlgs 1/2024) ha previsto:

  • la rateizzazione del saldo Iva annuale in 10 rate, da concludersi entro 16 dicembre (articolo 8);
  • la variazione dell’importo minimo di versamento da liquidazione periodica, passato a 100 euro, da versare comunque entro il 16 dicembre per contribuenti mensili ed entro il 16 novembre per contribuenti trimestrali (articolo 8);
  • l’innalzamento a 70mila euro del limite per l’esonero dal visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per i soggetti Isa (articolo 14).

Anche per queste tre fattispecie l’effetto sarà solo a livello di istruzioni per il modello Iva/2025, mentre nella Lipe già lo scorso anno era variata la dicitura del rigo VP7 «Debito periodo precedente non superiore 100 euro».

L’introduzione da parte del Dl 146/2021 (articolo 5, comma 15-quinquies) della possibilità di adozione del regime forfettario per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con volume d’affari fino a 65mila euro comporterà, invece, una modifica del modello Iva/2025, con l’introduzione del rigo VO18 con cui occorrerà comunicare l’opzione a tale regime.

Un’altra novità che riguarderà il modello Iva/2025 è relativa all’Iva di gruppo, con l’introduzione del campo 2 nel rigo VW26, in cui occorrerà indicare i crediti trasferiti da controllate che in passato erano non operative (quindi non avevano ceduto il loro credito Iva) e che diventate operative possono ora cedere tutti i crediti alla controllante.

I gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware sono già in corso di adeguamento. Il completo rilascio degli aggiornamenti è previsto per l’inizio del mese di febbraio 2025, non appena disponibili anche i controlli Sogei, necessari per l’invio telematico all’agenzia delle Entrate.