Nel modello Redditi gioco d’anticipo sui costi del 2017
Operazioni post 31 dicembre con deduzione immediata in dichiarazione. Con la disapplicazione dei criteri fiscali di certezza e determinabilità, disposta dal Dm Oic del 3 agosto 2017 , scatta la deducibilità, nella prossima dichiarazione di fine ottobre, dei costi imputati nel bilancio 2016 per effetto di eventi verificatisi dopo il 31 dicembre. Nella redazione del modello Redditi 2017, da valutare il più opportuno comportamento da tenere da parte di chi, nel versamento di giugno o di luglio, ha invece ancora applicato le regole precedenti.
Competenza legata al bilancio
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 83 del Tuir (introdotto dal Dl 244/2016) stabilisce, a corollario del principio di derivazione rafforzata, che, per le imprese Oic (tranne le micro imprese), si applicano “in quanto compatibili” le disposizioni di attuazione già previste per i soggetti Ias-adopter (Dm 48/2009 e nel Dm 8 giugno 2011).
L’articolo 2 del Dm Oic del 3 agosto 2017 elenca queste regole attuative. L’indicazione di più ampia portata per i contribuenti è quella che estende alle imprese Oic le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, del Dm 48/2009 concernenti l’imputazione a periodo dei componenti reddituali. La norma dispone la disapplicazione dei criteri di competenza fiscale previsti dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir: certezza e determinabilità oggettiva (comma 1) e regole che individuano il momento di imputazione temporale dei ricavi e dei costi per le cessioni di beni mobili e immobili e per le prestazioni di servizi (comma 2).
Fatti post 31 dicembre
La disapplicazione, ad opera del Dm Oic, dei criteri formali di certezza e determinabilità, unita alla estensione ai soggetti Oic del principio di derivazione rafforzata, conduce alla immediata rilevanza fiscale dei costi (diversi dagli accantonamenti, per i quali vige una regola particolare, che rimanda ai criteri fiscali dell’articolo 107 del Tuir) imputati nel conto economico secondo corretti principi contabili. Diventano in questo modo immediatamente deducibili (come già per le imprese Ias) quei costi che, in base al documento Oic 29 (paragrafo 39), vengono iscritti nel bilancio di esercizio per competenza in forza di elementi (che siano certi e non solo stimati) sorti dopo la chiusura dello stesso, ma prima della sua redazione. Si pensi ad esempio ad un contenzioso con un fornitore o con un dipendente, in corso al 31 dicembre 2016, che è stato definito con transazione o sentenza giudiziaria a febbraio di quest’anno e il cui importo (come detto certo e determinabile in base alla transazione) è stato rilevato nei costi e nei debiti del bilancio 2016. Prima della novità l’orientamento prevalente era quello di dedurre questi costi solo nell’anno successivo (2017), cioè nel momento in cui, per effetto del fatto post 31 dicembre (ad esempio la transazione), il requisito di certezza viene ad esistenza (talune sentenze della Cassazione, come la n. 19671/2013, optavano per una deduzione anticipata). Con la disapplicazione dell’articolo 109, invece, la deduzione si effettua già nella dichiarazione relativa al bilancio in cui il costo viene imputato (Redditi 2017 per il 2016).
Comportamenti non coerenti
L’articolo 3 del Dm Oic fa salvi eventuali comportamenti tenuti dai contribuenti, in modo non coerente con quanto da esso stabilito, nell’esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dm (11 agosto 2017), per il quale i termini di versamento sono scaduti anteriormente a tale data. Chi, nel versamento del saldo Ires 2016, avesse adottato la regola fiscale precedente che imponeva il rinvio dei costi post 31 dicembre, potrà mantenere questa impostazione in dichiarazione e dedurre il costo (con variazione in diminuzione) nella dichiarazione del 2018 (comportamento opportuno se il 2016 chiude in perdita fiscale). Alternativamente, questi contribuenti potranno adeguare la dichiarazione alle regole del Dm Oic, deducendo il costo già nel modello Redditi 2017, evidenziando un credito da eccedenza di versamento.
Oic - Dm Economia 3 agosto 2017
Oic - relazione illustrativa Dm Economia 3 agosto 2017