Nel passaggio dal secondo al terzo Conto energia cumulabilità a rischio
Niente cumulo della Tremonti ambientale con le tariffe incentivanti del III, IV e V Conto energia per la società che inizialmente ha avuto accesso all’incentivo del II Conto ma che, per effetto di un successivo provvedimento del Gse, è stata “riqualificata” al Terzo Conto energia. Di conseguenza, il venir meno dell’originario meccanismo incentivante, per l’insussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio, esclude la possibilità di mantenere il regime del cumulo tra l’incentivo e la detassazione ambientale. È questo il principio che si ricava dalla sentenza n. 6712 depositata ieri dal Tar del Lazio.
L’articolo 6 della legge 388/2000 consentiva la possibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di escludere gli investimenti ambientali dalla formazione del reddito imponibile mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione dei redditi. La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012 dal Dl 83/2012.
In riferimento alla soglia di cumulabilità della detassazione con gli incentivi previsti dal Dm 19 febbraio 2007 (“secondo conto energia”), con la norma interpretativa dell’articolo 19 del Dm 5 luglio 2012 (“quinto conto energia”), il ministero ha ammesso la cumulabilità dei benefici del “secondo conto energia” con la detassazione ambientale, purché questi ultimi non superino il 20% del costo dell’investimento. Secondo il Mise, però, soltanto la tariffa incentivante di cui al II Conto energia sarebbe cumulabile con la Tremonti ambiente.
In pratica, anche secondo il Gse, la cumulabilità delle tariffe incentivanti con l’agevolazione fiscale, di cui alla Tremonti ambiente, opera limitatamente al I e al II Conto energia e nei limiti del 20% del costo dell’investimento.
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Gestore, a seguito di una verifica, revocava l’incentivo del II Conto energia ammentandolo, però, ai benefici del Terzo. Con altro ricorso veniva anche censurato il comunicato diffuso sul sito internet del Gse del 22 novembre 2017 con cui, oltre a ribadire la non cumulabilità tra i più recenti Conti energia e la Tremonti ambiente, indicava anche i termini entro cui manifestare l’intenzione di mantenere l’incentivo relativo al cosiddetto Conto energia rispetto all’agevolazione fiscale.
In particolare, la società lamentava che il mantenimento del regime del cumulo tra incentivi e detassazione non poteva essere messo in discussione dal passaggio al terzo conto energia a seguito di un provvedimento di decadenza dal secondo.
Le censure della società sono state disattese dal Tar il quale ha concluso sull’impossibilità di poter cumulare gli incentivi per la produzione di energia da fonte fotovoltaica previsti dal Terzo conto energia in poi, con la detassazione per investimenti ambientali.
Se venisse confermato tale principio e, in assenza di un intervento legislativo, si ricorda che per quanto riguarda le modalità con cui riversare le maggiori imposte o rinunciare ad eventuali crediti, bisognerà rifarsi a quanto precisato dall’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 114 dello scorso anno.