Nel processo tributario non telematico è inammissibile la notifica via Pec
La giuridica inesistenza della notifica del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata tramite Pec (Posta elettronica certificata) determina l’insanabile inammissibilità del ricorso poiché notificato in maniera difforme al modello legale.
Lo ha affermato la VI Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18321 del 25 luglio scorso.
I fatti fanno seguito alla conferma, da parte della Commissione Tributaria Regionale, della sentenza di primo grado con cui i giudici avevano stabilito l’inammissibilità dei ricorsi in quanto il difensore della parte li aveva notificati all’Amministrazione Finanziaria avvalendosi della posta elettronica certificata.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale evidenziava che la procedura riservata agli avvocati dalla legge 53/94, che consente di notificare gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale non solo tramite il servizio postale, ma anche a mezzo Pec, non poteva essere utilizzata per la notifica degli atti inerenti al procedimento tributario.
Il ricorso del contribuente, che lamentava l’erronea interpretazione della norma, è stato respinto dalla Cassazione.
Nello specifico i Giudici, ripercorrendo l’intera normativa applicabile alla fattispecie hanno ritenuto che le norme per la notifica tramite Pec, previste per il processo civile, non possono essere applicate al rito tributario.
Infatti, la possibilità per il difensore di utilizzare la Pec per la notifica dei ricorsi tributari è consentita solamente laddove opera la disciplina del cosiddetto Processo Tributario Telematico; solo in questo caso la notifica per posta elettronica certificata è normativamente valida.
In sostanza, le problematiche inerenti alla notifica tramite Pec possono considerarsi superate visto che, dal 15 luglio scorso, è entrato definitivamente in vigore il Ptt in tutte le regioni italiane.
Difatti, il contribuente che decidesse di avvalersi delle nuove modalità informatiche previste per il Processo Tributario Telematico potrebbe utilizzare, anche per le notifiche tra le parti, legittimamente la Pec.