Controlli e liti

Nel processo tributario telematico il ricorso cartaceo lascia aperta la via digitale

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di Rosanna Acierno

Processo tributario telematico, sì all’appello digitale dopo il primo ricorso cartaceo. I giudici tributari provano a rafforzare l’interpretazione secondo cui sono validi e pienamente legittimi l’appello e le controdeduzioni in formato digitale, anche se il ricorso in primo grado è stato presentato in modalità cartacea. È quanto emerge – anche se con sfumature diverse – da tre recenti pronunce di altrettante Commissioni tributarie regionali.

Ma facciamo un passo indietro e vediamo brevemente come funziona il processo tributario telematico (Ptt). Attivo in tutta Italia dal 15 luglio 2017, il Ptt è regolamentato dal Dm 23 dicembre 2013 n. 163, in base al quale gli atti e i provvedimenti del processo tributario, oltre a quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo-mediazione, possono essere formati come documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

In questo caso, la procedura di notificazione e deposito degli atti processuali deve necessariamente avvenire con modalità informatiche. In sostanza, attraverso il Ptt (ad oggi ancora facoltativo), il contribuente notifica il ricorso a mezzo Pec all’ente impositore e, nei trenta giorni successivi, si costituisce in giudizio mediante il deposito telematico del ricorso, degli allegati e della ricevuta di notifica sul portale Sigit, il Sistema informativo della giustizia tributaria.

Come detto, ad oggi l’utilizzo delle modalità telematiche di notifica e deposito degli atti processuali è ancora una facoltà della parte e non un obbligo, anche se, in base a quanto stabilito nel citato Dm 163/2013, il contribuente che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuto ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio, nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.

Tuttavia, se da una parte è chiaro che il professionista che abbia optato, in sede di ricorso introduttivo, per il processo telematico sia obbligato a proseguire in tale scelta, non è altrettanto pacifico se, a fronte di un ricorso introduttivo proposto mediante il tradizionale metodo di notifica e deposito dell’atto in modalità cartacea, l’ente impositore, in qualità di parte resistente, possa costituirsi telematicamente in giudizio (come invece fa ormai di consueto) mediante modalità telematica, così come alcuni giudici hanno inteso statuire (Ctp Foggia, sentenza n. 1981/2/2017, Ctp Reggio Emilia, sentenza n. 245/2/2017).

Proprio su questo punto, di recente, sia la Ctr Campania, con sentenza n. 4332/23/2018, sia la Ctr Abruzzo, con sentenza n. 346/07/2018, esprimendosi in senso contrario rispetto alle pronunce di Foggia e Reggio Emilia, hanno precisato che, nel caso di notifica del ricorso introduttivo da parte del contribuente in modalità cartacea, l’amministrazione finanziaria non è vincolata a costituirsi in giudizio mediante le stesse modalità e, dunque, è legittimo il deposito delle controdeduzioni in via telematica.

A parere dei giudici campani ed abruzzesi, infatti, l’obbligo previsto dal Dm 23 dicembre 2013 n. 163, secondo cui il ricorrente che notifica il ricorso di primo grado tramite Pec è obbligato a costituirsi telematicamente, non pone alcun vincolo di egual misura alla parte resistente, limitandosi a stabilire questo obbligo per la sola parte che abbia adottato in primo grado le modalità telematiche, senza in alcun modo condizionare le scelte della controparte (si veda in senso conforme, anche Ctp Foggia, sentenza n. 104/4/2018).

Così come non è ancora del tutto chiaro se l’introduzione del ricorso di primo grado in forma cartacea obblighi o meno ad utilizzare la stessa modalità anche in appello (sia se proposto dal medesimo contribuente che se proposto dall’ufficio).

Anche in questo caso, in assenza di chiarimenti del legislatore o di prassi, è intervenuta da ultimo la Ctr Toscana che, smentendo clamorosamente una precedente pronuncia fornita dal medesimo Collegio regionale, seppure da un’altra sezione (Ctr Toscana, sentenza n. 1377/5/2017), con la sentenza n. 780/06/2018, ha stabilito che è sempre legittima la notifica dell’appello via Pec anche quando il giudizio di primo grado è stato incardinato e svolto con modalità cartacee, non essendo prevista alcuna preclusione in tal senso nel Dm 163/2013.

La giurisprudenza

Ctr Toscana, sentenza 780/06/2018

Ctr Campania, sentenza 4332/23/2018

Ctr Abruzzo, sentenza 346/07/2018

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