Nel quadro RF i redditi delle Snc e Sas agricole che hanno scelto la tassazione catastale
Le società in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno esercitato l’opzione per la tassazione catastale e che adottano la contabilità ordinaria, devono compilare il quadro RF del modello Redditi SP 2018, oppure il quadro RG se i ricavi conseguiti nel 2016, risultano di ammontare non superiore a 700.000 euro. Tali soggetti non usufruiscono, però, dell’esenzione da Irpef sui redditi dei terreni, ancorché siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap).
Il comma 1093 della legge 296/2006 consente alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice (nonché alle Srl e alle società cooperative) che rivestono la qualifica di società agricole, di optare per la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali in luogo della tassazione ordinaria “a bilancio”, basata, cioè, sulla differenza tra costi e ricavi.
L’articolo 2 del Dlgs 99/2004 definisce «agricole» le società che rispettano un duplice requisito: il primo è lo svolgimento esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile il secondo riguarda la denominazione o ragione sociale che deve contenere la dicitura «società agricola».
Va precisato che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale, a condizione che i ricavi siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola, ovvero siano non superiori al 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi.
L’opzione per la tassazione catastale non fa venir meno le modalità di tenuta della contabilità né la natura del reddito che resta di impresa sebbene determinato in base alle risultanze catastali. A chiarirlo è la circolare dell’ agenzia delle Entrate 50/E/2010 .
Le società agricole, quindi, determinano l’utile di esercizio con le modalità ordinarie e in sede di compilazione del modello di dichiarazione dei redditi provvedono, tramite le variazioni fiscali, a sostituire il risultato effettivo della gestione con il reddito catastale.
Nello specifico, nel modello dei redditi delle società di persone, i costi relativi all’attività di impresa vanno indicati, con il codice 8, nel rigo RF31, tra le variazione in aumento, mentre i ricavi vanno indicati nel rigo RF55, tra le variazioni in diminuzione, anche in questo caso con il codice 8. Devono essere annullati solo i costi inerenti l’attività agricola e non i costi societari quali, ad esempio, quelli relativi al diritto camerale. A seguito dell’annullamento dei costi e ricavi agricoli, si deve compilare il rigo RF9 indicando il reddito agrario del terreno di cui all’articolo 32 del Dpr 917/1986.
Le Snc e Sas, ma la regola vale anche per le società a responsabilità limitata, devono rivalutare il reddito dominicale del 80% e successivamente del 30%, invece il reddito agrario si rivaluta del 70% e poi del 30%, L’ulteriore rivalutazione del 30% non si applicherebbe ai soggetti in possesso della qualifica di Iap, ma questa agevolazione non compete quando il soggetto rientra ancorché potenzialmente, nel reddito di impresa.
Si ricorda, infine, che le società devono anche compilare il quadro dei valori fiscali nel quadro RS (righi da RS27 a RS36) affinché, in caso di perdita di efficacia o revoca dell’opzione, siano aggiornati i valori contabili per la successiva determinazione del reddito, con le modalità del reddito di impresa.