Nel tax free fattura elettronica obbligatoria e rimborso integrale dell’Iva
Obbligo di emissione di fattura elettronica tax free tramite Otello e restituzione integrale, da parte del rivenditore nazionale, dell’Iva pagata dal turista non residente che non intende avvalersi di società tax free convenzionate per ottenere il relativo rimborso: con la risposta ad interpello n. 93 pubblicata ieri, 2 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate affronta in maniera sistematica gli adempimenti richiesti per il tax free shopping, procedura questa completamente digitalizzata e caratterizzata dall’apposizione di un visto digitale sulla e-fattura in uscita e dalla interoperabilità con il Sistema di interscambio per la trasmissione delle fatture tax free. Oltre a richiedere la possibilità di ottenere dal rivenditore nazionale l’emissione della fattura e il riaccredito integrale dell’Iva pagata al momento dell’acquisto, l’ulteriore quesito sottoposto ha riguardato la possibilità o meno per il cedente di rifiutare l’emissione di una fattura opponendosi, di conseguenza, alla restituzione dell’imposta. La risposta ricostruisce innanzitutto il quadro normativo di riferimento dettato dall’articolo 38-quter del Dpr 633 del 1972: in caso di cessioni di beni, destinati all’uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali, effettuate nei confronti di turisti non residenti nel territorio dell’Unione Europea, per un importo comprensivo di Iva superiore a 154,94 euro, il rivenditore nazionale può, in via alternativa, emettere fattura senza Iva in regime di non imponibilità oppure applicare l’imposta con successivo rimborso della stessa al turista. Nel primo caso, l’Iva viene scorporata direttamente dal prezzo di vendita, indicando sulla fattura gli estremi del passaporto o di altro documento del cessionario. Entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione, un esemplare di questa fattura consegnata al turista deve ritornare, vistato dall’Ufficio doganale di uscita dall’Unione europea, al rivenditore nazionale il quale, se non riceve nulla, deve regolarizzare l’operazione, entro il mese successivo, emettendo apposita nota di variazione. In alternativa il cedente nazionale, per evitare situazioni rischiose, può addebitare in rivalsa l’Iva al momento dell’acquisto, per poi procedere con la restituzione al viaggiatore extra-UE quando risulti dimostrata l’uscita dei beni dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo. Il cedente nazionale ha diritto comunque di recuperare l’Iva mediante emissione di un’ordinaria nota di variazione in diminuzione. L’eventuale procedura di rimborso al turista viene solitamente realizzata da soggetti intermediari cosiddetti “tax refund”, i quali anticipano l’Iva al viaggiatore previo pagamento di una commissione. Nella risposta ad interpello, l’agenzia delle Entrate ricorda a questo proposito come è solamente il viaggiatore che può scegliere se avvalersi o meno di una società di tax free per ottenere il rimborso in maniera più veloce. Sia in caso di non assoggettamento che di applicazione dell’Iva, è necessario inoltre emettere, a richiesta dell’acquirente, una fattura che, oltre a tutti gli elementi propri, deve contenere anche gli estremi del documento di riconoscimento del viaggiatore.
Dallo scorso 1° settembre 2018 per le operazioni tax free, il cedente deve infatti emettere ed inviare immediatamente la fattura elettronica all’agenzia delle Dogane, che la riceve in tempo reale, rilasciando al viaggiatore il documento in forma analogica o elettronica, con l’indicazione del codice ricevuto in risposta dal sistema informatico. Per avere diritto al rimborso o allo sgravio dell’Iva, il viaggiatore si deve recare presso l’ufficio doganale, che ha già ricevuto il file della fattura. La dogana verifica se il contenuto della fattura coincide e, in caso di regolarità, inserisce nel sistema informativo l’avvenuta esportazione delle merci: a questo punto, il rivenditore nazionale collegandosi via internet a Otello 2.0, può verificare se e quando il visto è stato rilasciato. Se la fattura era stata emessa con Iva, in presenza di visto il negoziante può restituire l’Iva al cessionario ed emette nota di variazione. Se l’uscita dal territorio unionale avviene attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro: il che determina un aggravio dei procedimenti per il rivenditore, chiamato a ricevere un flusso informativo che non sarà non necessariamente elettronico attraverso Otello.
Agenzia delle Entrate, interpello, risposta 93 del 2 aprile 2019