Nell’appello tributario chi perde paga il contributo solo una volta
Non paga il doppio del contributo unificato l’appellante del giudizio tributario che perde l’impugnazione. Lo afferma la Ctr Lombardia nella sentenza 3897/22/2018, depositata lo scorso 20 settembre.
La controversia scaturisce dall’impugnazione di un invito al pagamento del contributo unificato amministrativo, emesso dalla segreteria del Tar di Milano. Secondo la ricorrente, l’importo non era dovuto giacché la controversia riguardava un giudizio in materia elettorale. La Ctp aveva respinto il ricorso; la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio d’appello, ma escludendo la sussistenza dei presupposti previsti nell’articolo 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002. Norma per la quale, «quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale». Spetta al giudice, in questi casi, dare atto, nel provvedimento che chiude il grado d’appello o di cassazione, «della sussistenza dei presupposti» per l’ulteriore versamento.
Secondo la Ctr, la disposizione in esame non è applicabile al giudizio tributario d’appello, mancando una norma come quella contenuta nell’articolo 261 Dpr 115/2002 (intitolato «Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione»), che estende alle controversie tributarie decise dal giudice di legittimità la disciplina che il testo unico sulle spese di giustizia detta per il processo civile.
Infatti - prosegue la Ctr -, in Cassazione «il rito non è più tributario ma civile». Sicché, essendo «espressamente prevista l’estensione dell’applicazione civile al solo giudizio di legittimità, se ne deve dedurre la non applicabilità al giudizio davanti alle Commissioni tributarie regionali», neppure «in via meramente interpretativa».
La decisione è conforme all’ordinanza 15111/2018 della Cassazione, per la quale la norma contenuta nell’articolo 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 ha «carattere di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, la cui operatività deve intendersi circoscritta al processo civile».
Tuttavia, nella sentenza 2669/6/2017 la stessa Ctr Lombardia aveva invece affermato che la normativa in questione, «che intende scoraggiare impugnazioni avventate o dilatorie, non può non attagliarsi anche al processo tributario», aggiungendo che una diversa disciplina tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria (entrambe sottoposte «al vaglio di legittimità della Suprema Corte») «sarebbe evidentemente priva di ragionevolezza, specie in mancanza di una espressa disposizione che disponga in tal senso».
Né - continuava la Ctr Lombardia nel 2017 - l’articolo 261 Dpr 115/2002 è d’ostacolo all’applicazione del doppio del contributo in caso di rigetto dell’appello tributario. Ciò perché si tratta di norma «ben anteriore all’intervento legislativo del 2011, che (…) ha del tutto equiparato il processo tributario al processo civile sotto il profilo dell’assoggettamento al contributo unificato».
La sentenza n.3897/22/18 della Ctr Lombardia