Imposte

Nella busta paga di novembre arriva il bonus di 150 euro

Da erogare ai dipendenti con imponibile previdenziale non superiore a 1.538 euro. In caso di contribuzione figurativa, rileva la retribuzione teorica

L’Inps, con la circolare 116/2022 pubblicata il 17 ottobre, illustra la disciplina del bonus di 150 euro a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e impartisce alle aziende le istruzioni per il recupero delle somme erogate tramite conguaglio con i contributi previdenziali.

Riceveranno questa ulteriore indennità, introdotta dal Dl 144/2022, i lavoratori dipendenti (in misura intera anche per i part time), con esclusione dei domestici e degli operai agricoli a tempo determinato. A differenza del bonus di 200 euro (Dl 50/2022), che poteva essere erogato a giugno e luglio, per i 150 euro, la corresponsione è prevista esclusivamente con la busta paga di novembre, anche se lo stipendio di tale mese viene pagato a dicembre. Il datore di lavoro che ha alle dipendenze il lavoratore beneficiario può essere, indifferentemente, una persona fisica o una società.

Sono, tuttavia, previste alcune condizioni inderogabili che legittimano il lavoratore a ricevere l’una tantum:il rapporto deve essere in essere nel mese di novembre e la retribuzione imponibile previdenziale, dello stesso mese, non deve essere superiore a 1.538,00 euro.

Sul punto va ricordato che – per espressa previsione legislativa - il bonus va erogato anche se la retribuzione del lavoratore è stata azzerata per effetto di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell’Inps. Conseguentemente, specifica la circolare, i 150 euro vanno pagati anche se, nel mese, è intervenuto un ammortizzatore sociale o laddove il dipendente è stato indennizzato per un congedo parentale. In tal caso, per verificare se la retribuzione eccede il tetto di 1.538,00 euro, non essendoci imponibile previdenziale, si deve fare riferimento alla cosiddetta retribuzione teorica, che è contenuta in un campo specifico del tracciato uniemens. In pratica, si tratta della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non fossero intervenuti eventi tutelati che possono originare un accreditamento figurativo. Il beneficiario, inoltre, non deve essere pensionato e non deve far parte di un nucleo familiare in cui è presente un percettore di reddito di cittadinanza. Il bonus può essere erogato una sola volta.

Le condizioni sopra indicate vanno dichiarate dal lavoratore in un’attestazione che non è una dichiarazione di responsabilità in base al Dpr 445/2000. Il datore di lavoro – obbligato dalla norma a erogare l’una tantum – in realtà non può farlo se il dipendente non gli ha rilasciato l’attestazione firmata. Qui, le cose si complicano un po’. La richiesta di sottoscrivere tale dichiarazione dovrebbe essere rivolta ai dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma (retribuzione imponibile di novembre non superiore a 1.538 euro) evitando, così, di ingenerare false aspettative. Questa verifica, tuttavia, si potrà fare solo sviluppando il cedolino paga di novembre, che deve contabilizzare anche le variabili mensili. La questione appare maggiormente complicata per quelle aziende che non applicano il calendario differito. Conseguentemente, al datore di lavoro potrebbe non essere sufficiente il tempo per rientrare in possesso delle attestazioni sottoscritte dai lavoratori. In merito a questo aspetto pratico, nella circolare non vi sono indicazioni.

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