Nella cessione di quote di una Srl unipersonale, la Cassazione chiama in causa l’acquirente
Riqualificando l’operazione come cessione d’azienda, il compratore può rispondere in solido dei debiti tributari
La cessione della quota di partecipazione appartenente a un unico socio di Srl può essere configurata come cessione d’azienda e, in quanto tale, esporre il cessionario a rispondere in solido con il cedente, ex articolo 14 del Dlgs 472/1997, dei debiti tributari. Questa la decisione della Cassazione (a quanto consta priva di precedenti in sede di legittimità) contenuta nell’ordinanza 19238 del 7 luglio 2021.
Spetterà comunque al giudice di merito valutare se nel caso concreto potrà essere applicato l’articolo 14, che prevede la responsabilità solidale tra il cessionario e il cedente per le violazioni commesse nell’anno in cui ha avuto luogo la cessione e nei due anni anteriori, anche se non ancora oggetto di contestazione, nonché le imposte e le sanzioni concernenti violazioni già contestate nel triennio, anche se riguardanti violazioni commesse in epoca anteriore.
Di fatto viene nuovamente messa in gioco la possibilità di riqualificare gli atti prescindendo dagli effetti giuridici degli stessi.
La Cassazione sviluppa il suo ragionamento disattendendo l’affermazione dei giudici di merito che, invece, avevano ritenuto che la cessione non riguardasse l’azienda, che continua a far capo alla stessa società, bensì, le quote di quest’ultima.
Nel loro ragionamento, i giudici ritengono che occorre rifarsi alle norme civilistiche previste dall’articolo 2462 del Codice civile. Da questa norma – che disciplina il regime di responsabilità del socio unico di Srl e che in caso di insolvenza subordinata la responsabilità limitata al verificarsi di determinate condizioni – la Cassazione fa derivare un’«indistinzione tra imprenditore e impresa gestita in forma societaria» tale da indurla a sostenere la tesi che oggetto del trasferimento era l’azienda anziché le quote sociali. A nulla vale il richiamo all’articolo 2470 del Codice civile - che attiene alle forme di pubblicità e che è condizione necessaria per riconoscere al socio il beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali – posto che nel caso di specie entra in gioco la normativa tributaria di carattere speciale in tema di responsabilità solidale prevista dall’articolo 14 del Dlgs 472/1997.
Come accennato, la questione è stata comunque rimessa alla Ctr la quale dovrà valutare, sulla base di questi principi di diritto, se nel caso specifico sia applicabile l’articolo 14 del Dlgs 472/1997.
Per capire la portata della decisione, e le perplessità che la soluzione adottata suscita, è opportuno ricordare quanto dispone l’articolo 2462 del Codice civile. La responsabilità limitata del socio unico per le obbligazioni sociali opera soltanto se sono stati eseguiti tutti i conferimenti ed è stata depositata, per l’iscrizione nel registro delle imprese, la dichiarazione che attesti che la partecipazione appartiene ad un solo socio. In mancanza di tali presupposti, se la società è insolvente, l’unico socio risponde illimitatamente.
Tutto questo comunque non ha nulla a che vedere con la responsabilità tributaria la quale opera nel contesto di specifici negozi giuridici (per esempio la cessione azienda o conferimento) tra i quali però non si rinviene – nell’ambito dell’articolo 14 del Dlgs 472/1997 - la cessione della quota di partecipazione.