Controlli e liti

Nella rendita vitalizia Registro applicato sul valore maggiore

di Adriano Pischetola

La base imponibile per l’applicazione dell'imposta di registro sulla costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso (in base all’articolo 1872 del Codice civile) è data dal maggiore tra il valore dei beni/diritti ceduti, da un lato, e quello della rendita vitalizia dall'altro, così come dichiarati dalle parti contraenti; ciò anche se, in esito al meccanismo del cosiddetto prezzo-valore (articolo 1, comma 497 della legge 266/2005) cui pure si sia fatto ricorso, il valore imponibile dei beni/diritti ceduti – dichiarato dalle parti contraenti per un ammontare superiore a quello della rendita – possa risultare inferiore a quello della rendita stessa. Così ha deciso la Ctr Marche con la sentenza 447/2018.

Il caso origina da un contratto costitutivo di una rendita vitalizia a fronte della cessione di nuda proprietà di un immobile (di cui il beneficiario si era riservato l'usufrutto) nel quale il valore del diritto immobiliare ceduto dichiarato dai contraenti era superiore, sia pure di poco, a quello complessivo dichiarato con riferimento alla rendita vitalizia; sicché, in base all’articolo 46 del Dpr 131/86 (Tur) la base imponibile - così come inteso dalle parti contraenti e dal notaio rogante all’atto dell’autoliquidazione dell'imposta - veniva individuato nel primo dei due valori. Facendo però nel contempo ricorso al meccanismo del prezzo-valore e quindi alla richiesta di liquidazione delle imposte connesse con la registrazione con riferimento al valore catastale rivalutato, di fatto la base imponibile - sulla quale veniva calcolata e autoliquidata l'imposta e che differiva per difetto rispetto al valore dichiarato del diritto immobiliare ceduto - risultava inferiore anche al valore della rendita vitalizia. Ragione per la quale veniva inviata avviso di liquidazione della maggiore imposta calcolata con riferimento al valore (superiore) della rendita costituita, ritenendo che diversamente non venisse rispettato il principio della comparazione dell’articolo 46. Ne nasceva un contenzioso e in primo grado la Ctp accoglieva le ragioni del ricorrente avverso l'avviso di liquidazione, condannando l’amministrazione anche alla rifusione delle spese processuali. Seguiva poi, come anticipato, la sentenza del giudice di secondo grado che confermava l’esattezza delle conclusioni della Ctp. La Ctr ha ritenuto in primo luogo che non è possibile equiparare la fattispecie esaminata a una sorta di permuta - come pure l'Amministrazione ricorrente aveva ventilato - trattandosi di una fattispecie oggetto di una precisa qualificazione civilistica (articolo 1872 del Codice civile) e tributaria (articolo 46 del Tur). Pertanto, non si può desumere che la base imponibile nella fattispecie al vaglio sia costituito dal valore che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta. Inoltre restava acclarato ciò che invece l’Amministrazione intendeva contestare, e cioè che il confronto in base all’articolo 46 del Tur, per individuare l’esatta base imponibile, va effettuato tra il valore dichiarato dalle parti del bene/diritto ceduto e quello della rendita vitalizia dall’altro, anche se per ipotesi, facendo ricorso al meccanismo del prezzo-valore, il primo dei due valori finisca per risultare inferiore al secondo.

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