Imposte

Nelle aziende agricole il reddito d’impresa apre la via ai benefici

di Gian Paolo Tosoni

Superammortamento , Iri , regime per cassa e nuova Ace coinvolgono il settore agricolo quando l’attività esercitata rientra nel reddito di impresa .

Possono beneficiare del super ed iper ammortamento (comma 8 e seguenti della legge n. 232/2016) le imprese agricole che determinano il reddito in base al bilancio. Si tratta delle persone fisiche e società semplici che esercitano le attività agrituristiche e che hanno rinunciato al regime forfetario di cui all’articolo 5 della legge n. 413/1991. Anche le attività di allevamento eccedente i limiti di cui all’articolo 32 del Tuir (terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari) e che optano per la determinazione analitica del reddito. In questo caso il beneficio della maggiorazione degli ammortamenti spetta ovviamente per la quota corrispondente agli animali eccedenti e non per quella coperta dal reddito agrario. Peraltro tra i beni oggetto dell’iperammortamento figurano anche i robot (allegato A alla legge n. 232/2016) che vengono acquistati per la mungitura dei bovini da latte.

Il beneficio si applica inoltre per tutte le società agricole diverse dalla società semplice che non abbiano optato per il reddito agrario (articolo 1, comma 1093 della legge n. 296/2006).

L’Iri (imposta sul reddito delle imprese) prevista dal nuovo articolo 55 bis del Tuir, è una opzione che può essere esercitata dalle società di persone ed imprese individuali in regime di contabilità ordinaria. Quindi la scelta potrebbe essere effettuata anche dalle Snc e Sas agricole ancorché abbiano optato per il reddito agrario in quanto comunque rientrano nel reddito di impresa. Tuttavia questi soggetti non hanno alcun interesse ad esercitare la predetta opzione. Infatti la tassazione piatta (aliquota del 24%) colpirebbe i redditi fondiari, ma gli utili prelevati dai soci, che sono quelli effettivi e non catastali, concorrerebbero integralmente alla formazione del reddito dei soci.

L’Ace è un beneficio riservato ai soggetti rientranti nel reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. In questo caso Snc, Sas agricole anche se determinano il reddito su base catastale per effetto della opzione, usufruiscono della deduzione corrispondente al rendimento nozionale sul patrimonio netto. Al pari delle altre società di persone, con decorrenza dal 2016 la base di determinazione della deduzione dal reddito corrisponde all’incremento tra il capitale proprio al 31 dicembre 2010 e quello al 31 dicembre 2015, oltre all’incremento che si è formato nel 2016; quindi l’Ace non si applica più per questi soggetti sul patrimonio complessivo risultante alla fine del periodo di imposta.

Infine anche il settore agricolo, per le attività rientranti nel reddito di impresa, in regime di contabilità semplificata, dovrà applicare il criterio di cassa per la determinazione del reddito. La regola vale ad esempio per una impresa agrituristica che abbia rinunciato al regime forfetario e che abbia conseguito nel periodo di imposta precedente ricavi di ammontare non superiore a 400 mila euro.

Anche le Snc e Sas, svolgenti attività agricola (ricavi non superiori a 700.000 euro), ancorché abbiano optato per il reddito agrario, rientrano automaticamente nel reddito di impresa; quindi devono sottostare al criterio di cassa. Tali soggetti tuttavia avranno convenienza a scegliere il metodo della registrazione Iva (comma 5 del nuovo articolo 18 del Dpr n. 600/73) in quanto i componenti positivi e negativi di reddito non sono rilevanti essendo sostituiti in sede di dichiarazione dei redditi dal reddito agrario e dominicale (se la società è proprietaria dei terreni).

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