Controlli e liti

Nelle compravendite la stima dell’Ute non è sempre decisiva

immagine non disponibile

di Laura Ambrosi

Il giudice deve giustificare i motivi che lo hanno indotto a ignorare le puntuali contestazioni del contribuente in merito ad una stima dell’immobile redatta dall’Ufficio tecnico erariale (Ute), non potendosi limitare a condividere l’operato dell’ufficio. A fornire questa importante precisazione è la Corte di cassazione con la sentenza 8249 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate, nel caso in esame, notificava un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro, accertando un maggior corrispettivo sulla base di una perizia di stima redatta dall’Ute. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo, in estrema sintesi, un vizio di motivazione. Il collegio di primo grado confermava parzialmente la rettifica nella misura del 50%, mentre il giudizio di appello confermava integralmente la rettifica.

La contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando che la Ctr non aveva valutato le prove contrarie prodotte rispetto alla predetta stima Ute. La Corte, accogliendo l’eccezione difensiva, ha innanzitutto rilevato che la decisione di appello si fondava sull’accertamento dell’ufficio basato sul criterio comparativo di più valutazioni eseguite dall’Ute. Effettivamente, nella motivazione della sentenza, non emergeva alcuna osservazione sulle ragioni contrarie addotte dalla contribuente, palesando che il collegio di merito avesse ignorato tali elementi.

La Cassazione ha così precisato che, nell’ipotesi in cui siano state mosse critiche puntuali e dettagliate alla valutazione della stima Ute, il giudice che intende disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di questa scelta. Non è sufficiente, infatti, che si limiti a richiamare acriticamente le conclusioni dell’ufficio, poiché nella motivazione deve dimostrare di aver verificato se tale stima fosse idonea a superare le contestazioni dell’interessato.

La stima Ute, infatti, sotto un profilo processuale è un semplice atto di parte che può pure fondare la pretesa, ma deve essere valutato dal giudice al pari delle altre prove. Nella specie, la Ctr non aveva adeguatamente esplicitato il percorso logico-giuridico per il quale le contestazioni della contribuente relativamente alla perizia fossero da disattendere.

La decisione appare particolarmente interessante poiché spesso le stime Ute sono generiche, ossia, pur se riferite al bene oggetto di rettifica, sono svolte a tavolino, solo su base comparativa, senza alcun sopralluogo e non considerano particolari che, invece, gli interessati, direttamente o attraverso perizie di tecnici all’uopo incaricati, riescono meglio a spiegare. La Cassazione, quindi, pare richiamare l’attenzione dei giudici a queste realtà, imponendo loro di riscontrare più attentamente tali criticità.

Cassazione, sentenza 8249/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©