Contabilità

Nelle Fondazioni compensi funzionali ai risultati

di Gabriele Sepio

Distribuzione indiretta di utili e limiti alla modificabilità degli statuti delle fondazioni. Questo l’oggetto del parere dal Consiglio di Stato 01989/2018 , reso a fronte del quesito del ministero dell’Interno sui limiti per l’erogazione di compensi agli amministratori da parte di una fondazione.

Una fondazione iscritta nel Registro delle persone giuridiche aveva richiesto l’approvazione da parte della Prefettura (in base al Dpr 361/2000) di una modifica statutaria volta ad incrementare il compenso già previsto a favore del presidente del Consiglio di gestione e del primo consigliere, istituendo un nuovo compenso a favore del consigliere aggiunto. Il ministero dell’Interno ha quindi chiesto al Consiglio di Stato di chiarire se, e in che misura, sia ammissibile per una fondazione non profit una modifica statutaria di questo tipo.

Il CdS ha colto l’occasione per effettuare un excursus sui limiti in tema di modifiche statutarie delle fondazioni e sulle condizioni per l’attribuzione di compensi agli amministratori. Per tali enti è previsto un generale principio di gratuità degli incarichi amministrativi: l’erogazione di emolumenti potrebbe infatti tradursi in una distribuzione indiretta di utili, contraria agli scopi dell’ente e alla volontà del fondatore. L’erogazione di compensi è poi espressamente vietata negli enti finanziati con risorse pubbliche (Dl 78/2010). Con particolare riferimento alle Onlus, il Dlgs 460/1997 consente la corresponsione ai membri degli organi sociali di emolumenti annui, purché non superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle Spa.

In questo quadro si è inserito, con la riforma del Terzo settore, l’articolo 8 del Dlgs 117/2017, che vieta per gli enti iscritti nell’istituendo Registro unico nazionale la corresponsione di compensi non proporzionati all’attività svolta e alle specifiche responsabilità e competenze, o superiori a quelli previsti in analoghi settori e condizioni. Tale disposizione sembrerebbe consentire maggiore flessibilità rispetto alla disciplina Onlus (pur imponendo una valutazione caso per caso della proporzionalità del compenso). Nel quesito, pertanto, il ministero dell’Interno chiede se tale previsione debba essere applicata anche alle fondazioni che svolgono attività similari agli enti del Terzo settore (pur non risultando iscritte nell’istituendo Registro unico nazionale), onde evitare disparità di trattamento.

Stando al parere del Consiglio di Stato il compenso degli amministratori di una fondazione, se già previsto dallo statuto originario, può essere incrementato solo nei limiti strettamente necessari ad assicurare il miglior funzionamento dell’ente e il perseguimento degli scopi. Nel caso di specie, il CdS ha dunque ritenuto congruo ammettere l’incremento dei compensi richiamando i limiti della disciplina Onlus, la quale verrà definitivamente abrogata con la piena efficacia delle disposizioni fiscali introdotte dal Codice del Terzo settore. A regime, pertanto, l’unico parametro in vigore in tema di distribuzione indiretta di utili sarà quello dell’articolo 8 del Dlgs 117/2017 che, tuttavia, il Consiglio di Stato, nel caso di specie, avrebbe ben potuto richiamare fin da subito come criterio di riferimento per la determinazione dei compensi laddove la fondazione non risultasse iscritta all’anagrafe Onlus.

Consiglio di Stato, parere 01989 del 30 luglio 2018

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